La forma di governo regionale al vaglio della CorteCorte Costituzionale, 3 luglio 2002, n. 304

03.07.2002

Corte Costituzionale, 3 luglio 2002, n. 304

Giudizio di legittimità costituzionale della deliberazione legislativa statutaria adottata, in seconda votazione, il 24 luglio 2001 dal Consiglio regionale delle Marche (“Disciplina transitoria in attuazione dell’art. 3 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n.1), che prevedeva che, fino all’approvazione del nuovo statuto regionale, il Vicepresidente della Giunta subentrasse al Presidente nell’esercizio delle relative funzioni, nel caso di morte o impedimento permanente di quest’ultimo.

 

Secondo il Governo la deliberazione statutaria impugnata sarebbe, tra le altre cose, in contrasto con gli artt. 122, ultimo comma e 126, comma 3, Cost. nonché con l’art. 5, comma 2, lett. b, della legge costituzionale 1/99.

 

La Corte Costituzionale si sofferma innanzitutto sui profili di ammissibilità della questione rimessa al suo sindacato, trattandosi del primo ricorso proposto ai sensi dell’art. 123 Cost., come novellato dalla riforma del 1999. Nel chiarire preliminarmente che il termine per promuovere il controllo di costituzionalità decorre dalla pubblicazione notiziale della delibera statutaria e non dalla pubblicazione successiva alla promulgazione, la Corte dichiara l’ammissibilità del ricorso così promosso, sottolineando come la posizione di supremazia dello statuto nel sistema delle fonti regionali non consenta di configurare alcuna simmetria con l’ordinario controllo di costituzionalità sulle leggi regionali, che a seguito della revisione dell’art. 127, è successivo all’entrata in vigore della legge stessa. Nel merito, la Corte ritiene fondata la questione e dichiara l’illegittimità costituzionale della delibera statutaria in quanto, lungi dall’operare quella scelta in ordine alla forma di governo regionale che sola avrebbe potuto dispensarla dall’applicazione della regola stabilizzatrice che la disciplina costituzionale impone nel caso di elezione diretta, si limita a dettare una disciplina transitoria che contrasta palesemente con quella di rango costituzionale dettata dall’art. 5, comma 2, lett. b, della legge 1/99.

 

La sentenza in oggetto si segnala in particolare sotto due diversi punti di vista: per un verso rappresenta il primo intervento della Corte Costituzionale in materia di potestà statutaria e forma di governo regionale dopo la legge 1/99; per altro verso introduce, sotto il profilo dell’ammissibilità del controllo preventivo di costituzionalità, un ulteriore argomento a sostegno della tesi della supremazia dello statuto nel sistema regionale delle fonti.

a cura di Luca Castelli