Acque reflueCorte di Cassazione, Sez. Un., 2002, n. 3798

01.07.2002

Non è più reato superare i limiti della legge Merli

Non è più reato lo scarico di acque reflue industriali, oltre i limiti indicati dall’abrogata legge Merli, di sostanze che non sono più indicate nel d.lgs n. 152/1999. Il principio è stato affermato dalle Sezioni unite penali (sentenza n. 3798/02), le quali hanno composto un contrasto giurisprudenziale in relazione alla disciplina intertemporale dei reati previsti dalla legge n. 319 del 1976, abrogata dal d.lgs n. 152 del 1999, che ha ridisciplinato la tutela delle acque introducendo nuove figure di reato.

Il caso riguardava il titolare di un caseificio, che era stato condannato per il reato di cui all’art. 21 legge Merli, in quanto aveva effettuato scarichi di acque di lavorazione superiori ai minimi di legge (indicati nella tabella C), relativamente a talune sostanze (fosforo totale, oli e grassi animali e altre). L’imputato aveva presentato istanza di revoca della sentenza di condanna per abolitio criminis, che era stata però rigettata dal tribunale; a fronte di un contrasto interpretativo in atto tra le sezioni semplici, la questione è stata rimessa alle Sezioni unite che hanno dato ragione all’imputato. La Corte ha infatti respinto la tesi della (parziale) continuità dell’illecito tra l’ipotesi di cui all’art. 21 legge Merli e quella prevista dall’art. 59, commi 2 e 3, del d.lgs n. 152 del 1999, tesi sostenuta in molte decisioni con riguardo alle ipotesi di scarico superiore ai limiti di accettabilità previsti dalla legge previgente. Secondo la Corte, infatti, l’elemento decisivo per stabilire se una condotta, esauritasi nel vigore delle legge abrogata, costituisca ancora reato ai sensi delle nuova disciplina risiede nell’individuazione delle sostanze di scarico per le quali la nuova legge ha previsto o la sanzione amministrativa, ovvero ha mantenuto la sanzione penale già prevista dell’art. 21, comma 3, legge Merli; di conseguenza, se le sostanze inquinanti non rientrano tra le 18 considerate dalla tabella dell’allegato 5, vi è una vera e propria abolitio criminis, con tutte le conseguenze favorevoli per l’imputato e il condannato. Perché dunque possa ravvisarsi una continuità di illecito penale, non è perciò sufficiente che siano superati i limiti di accettabilità previsti nell’abrogata legge Merli o da quella in vigore, ma occorre il superamento dei limiti stabiliti nella tabella dell’allegato 5, a condizione che si tratti delle sostanze indicate in quella tabella. Secondo le Sezioni unite, non può infatti essere accolta la tesi secondo cui, per gli impianti esistenti e autorizzati, lo scarico delle acque reflue industriali, ove contrasti con il livello di protezione preesistente nei tre anni di periodo transitorio, continua a costituire reato sia pure con diverso inquadramento giuridico. Infatti, ‘se il legislatore avesse voluto mantenere in vita il reato (e i limiti) di cui all’art. 21 della legge 319/1976, non avrebbe avuto la necessità di impostare una normativa tanto complessa ed equivoca’ ma si sarebbe limitato a stabilire che durante il periodo transitorio continuano ad applicarsi per gli scarichi esistenti (e autorizzati) i limiti precedenti’. La previsione di cui all’art. 62, comma 12, d.lgs n. 152/1999, in relazione all’art. 59, commi 2 e 3, delinea un’ipotesi di reato del periodo transitorio che, come sottolineano le Sezioni unite, non può essere perciò comparata con la legge abrogata. Infatti, ‘la disciplina del periodo transitorio (e il reato in essa prevista) è legge temporanea di innegabile immediata applicazione’ ma che, per sua caratteristica essenziale, si ‘applica esclusivamente ai fatti commessi durante la sua vigenza in quanto compresi nella particolare esigenza di tutela che tale legge ha ispirato’. Il fenomeno normativo è perciò regolato dall’art. 2, comma 4, c.p., secondo cui la legge temporanea ‘non entra nel meccanismo della successione delle leggi estraniandosi così dalla norma disciplina sia precedente sia successiva, restando applicabile sempre e solo ai fatti da essa previsti e commessi nel tempo in cui essa è in vigore’).

a cura di Emanuela Gallo