Nella disciplina del pubblico impiego non vi è spazio per un’automatica attribuzione di effetti per lo svolgimento di mansioni superiori

26.06.2002

TAR Abruzzo, sez. Pescara, 26 giugno 2002, n. 575

La disciplina privatistica delle mansioni di cui all’art. 2103 c.c. (come sostituito dall’art. 13 della l. n. 300/70) che prevede per il caso di assegnazione a mansioni superiori il diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta, in applicazione dell’art. 36 Cost., e l’assegnazione definitiva al posto in questione, ove lo svolgimento di mansioni superiori non abbia avuto luogo per la sostituzione di un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo previsto nei contratti collettivi comunque non superiore a tre mesi, non è applicabile alle mansioni superiori svolte dal pubblico dipendente, sia con riferimento alla progressione di carriera che con riferimento al trattamento economico.

Nel sistema delineato dal d.lgs. n. 165/01 esistono infatti procedure di avanzamento, regolamentazione degli incarichi provvisori e rigide norme di bilancio che regolano il trattamento economico, che ‘non lasciano spazio per un’automatica attribuzione di effetti per lo svolgimento della mansione superiore‘.

Nel rapporto di pubblico impiego, inoltre, ‘gli interessi pubblici coinvolti hanno natura indisponibile e l’attribuzione delle mansioni e del corrispondente trattamento economico devono avere il loro presupposto indefettibile nel provvedimento autoritativo di inquadramento’.

a cura di Daniela Bolognino