La Corte riconosce il diritto della Regione Sicilia a partecipare alla procedura di ripartizione del gettito dei tributi erariali localmente riscossi

20.06.2002

Corte Costituzionale, 20 giugno 2002, n. 255

Non spetta allo Stato dare attuazione, con un procedimento nel quale non è stata assicurata la partecipazione della Regione Siciliana, alla riserva a favore dello Stato delle entrate previste nel decreto legge n.97 del 1997. Conseguentemente, sono illegittime quelle disposizioni amministrative del Ministero delle finanze – attuative del D.L. n.97/97 – che dispongono il versamento per intero all’erario dello Stato di tributi non connotati dal requisito della “novità”.

Giudizi per conflitto di attribuzioni sorti a seguito: a) del decreto 21 maggio 1997 del Direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, emesso di concerto con il Direttore Generale del Dipartimento del territorio; b) della circolare 8 luglio 1997, n.196/E del Direttore generale delle entrate del Ministero delle Finanze; c) della circolare 4 luglio 1997, n.190/E del Direttore generale delle entrate del Ministero delle Finanze, promossi con ricorsi della Regione Siciliana

La Regione Sicilia ha promosso conflitti di attribuzione nei confronti dello Stato con tre distinti ricorsi, aventi ad oggetto un decreto dirigenziale e due circolari ministeriali nelle parti in cui prevedono che siano versati per intero nell’erario statale i proventi derivanti da una serie di entrate tributarie localmente riscosse, rispettivamente indicate: a) nella tassa ipotecaria di cui al decreto dirigenziale del Ministero delle finanze del 21 maggio , n.120; b) nell’acconto delle imposte da trattenere ai lavoratori dipendenti all’atto della corresponsione dei trattamenti di fine rapporto di cui alla circolare del Ministero delle finanze dell’8 luglio 1997, n.196/E; c) nell’importo dovuto per la chiusura delle liti fiscali pendenti di cui alla circolare del Ministero delle finanze del 4 luglio 1997, n.190/E. Secondo la Regione ricorrente, le entrate di cui sopra non spetterebbero allo Stato, perché l’art.2 del d.P.R. n.1074 del 1965 stabilisce che, ai sensi dell’art.36, primo comma dello statuto regionale, devono essere riservate alla Regione tutte le entrate erariali, dirette o indirette, riscosse nell’ambito della sua regione, ad eccezione delle “nuove entrate erariali”, il cui gettito sia destinato dalla legge alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato, che devono essere espressamente indicate. A giudizio della ricorrente, mancherebbe pertanto nelle entrate oggetto degli atti impugnati il requisito della “novità”: tale requisito si riscontra, infatti, solo nelle entrate derivanti da “un atto impositivo nuovo, in mancanza del quale l’entrata non si sarebbe verificata”, mentre, nei casi oggetto del giudizio in corso, il presupposto della novità verrebbe fatto derivare meccanicamente dalla clausola di riserva all’erario dello Stato prevista dall’art. 14 del d.l. n.79 del 1997 per le entrate disciplinate da detto decreto. Soffermandosi ad argomentare l’assenza del requisito della novità in riferimento a ciascuna delle tre entrate oggetto di ricorso, la Regione chiede che la Corte annulli i tre atti, relativamente alle parti indicate.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, si costituisce in giudizio, chiedendo che i tre ricorsi siano dichiarati inammissibili e comunque infondati. Ad avviso della difesa, l’inammissibilità della questione dipenderebbe dalla circostanza che l’art.14 del d.l. n.79 del 1997 riserva all’erario statale tutte le entrate tributarie disciplinate dal decreto medesimo, prevedendo che le modalità di attuazione della riserva siano disciplinate con successivo decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con il Ministro del tesoro. Conseguentemente, osserva la difesa, solo l’atto previsto dall’art. 14 del d.l. n.97 del 1997 potrebbe eventualmente essere impugnato perché lesivo delle competenze regionali, non già gli atti oggetto dei ricorsi della Regione, che sono diversi da quello previsto dal citato art.14. Anche la difesa presenta poi argomentazioni più specifiche in riferimento a ciascuno dei tre ricorsi presentati dalla Regione.
La Corte Costituzionale, con ordinanza del 28 luglio 2000, richiama la sentenza n.347 del 2000, in cui si dichiarava l’incostituzionalità dell’art.14, comma 1 del D.L. n.79 del 1997 nella parte in cui, riservando le entrate ivi previste all’erario statale e rinviandone ad un decreto ministeriale l’attuazione, non prevede la partecipazione della Regione Siciliana al relativo procedimento. Viene quindi fissata una nuova udienza per consentire alle parti di presentare le loro determinazioni alla luce della sopravvenuta sentenza.
Vagliate le memorie depositate dalle parti, la Corte giudica la questione fondata. Viene richiamato il principio di leale cooperazione, affermato nella sentenza n.347 del 2000 sulla scorta di una consolidata giurisprudenza, secondo cui la determinazione delle deroghe alla clausola generale di attribuzione alla regione dei tributi erariali localmente riscossi deve avvenire attraverso un procedimento non unilaterale, che consenta alla regione di intervenire a difesa dei suoi diritti. A causa dell’assenza di questa procedura di concertazione nell’art.14, comma 1 del decreto legge n.97 del 1997, anche gli atti applicativi del decreto medesimo ed impugnati dalla Regione Sicilia risultano viziati. La Corte dichiara pertanto che non spetta allo Stato dare attuazione, con un procedimento unilaterale, alla riserva a favore dell’erario statale prevista dall’art.14, comma 1 del d.l. n.79 del 1997, annullando conseguentemente il decreto dirigenziale del Ministero delle finanze del 26 maggio 1997, n.120, la circolare del Ministero delle finanze dell’8 luglio 1997, n.196/E e la circolare del Ministero delle finanze del 4 luglio 1997, n.190/E, nelle parti in cui dispongono che le entrate ivi disciplinate siano versate per intero all’erario dello Stato.

Giurisprudenza richiamata:
– sull’esigenza della partecipazione della regione Sicilia ai fini dell’individuazione dei tributi erariali localmente riscossi da assegnare all’erario statale, in deroga al principio generale di attribuzione alle Regione Sicilia dei tributi medesimi: Corte Costituzionale, sent. n. 98, n.340 e n.347 del 2000; sent. n.288 del 2001

a cura di Elena Griglio