Sull’affidamento a trattativa privata di servizi pubblici

10.06.2002

(1) Comune – organizzazione della prestazione di servizi di natura ricreativa culturale sportiva – appalto di servizi – disciplina ex D.lgs n.157/95 – applicabilità.

(2) Appalto di servizi – disciplina ex D. lgs n.157 del 1995 – affidamento a trattativa privata – metodo eccezionale di aggiudicazione – motivazione congrua circa i presupposti che ne giustificano il ricorso – necessità.

(1) L’insieme delle attività che il Comune ha deciso di organizzare per la prestazione di servizi di natura culturale e sportiva che vengono offerti come servizi aggiuntivi a tutti i residenti o comunque a chiunque ne abbia interesse, si configura come un’attività organizzata che combina risorse umane e materiali di rilevante contenuto economico per la cui effettiva prestazione si deve interagire con tutti gli operatori potenzialmente in grado di offrire il servizio. Si configura, quindi, un appalto di servizi di natura ricreativa, culturale e sportiva che ricade nell’ambito di applicazione della disciplina prevista dal decreto legislativo n.157 del 1995.

(2) La disciplina prevista dal decreto legislativo n.157 del 1995 consente che la stazione appaltante possa procedere all’affidamento di servizi a trattativa privata, anche senza pubblicazione del bando, ma in questo caso devono essere spiegati in modo analitico e ragionevole i motivi per i quali si ritengono sussistenti i presupposti indicati dalla norma per poter fare ricorso a tale metodo eccezionale di affidamento. Il richiamo generico al principio di sussidiarietà è in conferente: se un’attività a contenuto economico ma di interesse sociale, può essere utilmente svolta da privati, in aree non strettamente riservate all’azione pubblica, ciò sta a significare che l’ente pubblico ove intenda promuovere tale attività, utilizzando risorse prelevate dal bilancio pubblico, deve comunque utilizzare strumenti contrattuali che rendano reale la concorrenza tra gli operatori che potenzialmente possono avere interesse a concorrere. Se ricorrono le speciali circostanze che giustificano il ricorso alla trattativa privata, la stazione appaltante deve rendere esplicite tali circostanze, anche per consentire agli altri operatori di esercitare una effettiva funzione di controllo.

Cons Stato sez V 10 giugno 2002 n 3208

a cura di Luigi Alla