Sul riscatto anticipato in tema di distribuzione del gas naturale

07.06.2002

(1) Comune – servizio di distribuzione del gas – concessione a privati – proroga ventennale ex articolo 14 del decreto legge 333 del 1992 – facoltà di riscatto anticipato prevista dall’articolo 25 del Regio decreto n.2578/1925 – Ammissibilità

(2) Comune – servizio di distribuzione del gas – concessione a privati – facoltà di riscatto anticipato prevista dall’articolo 25 del Regio decreto n.2578/1925 – nuovo regime delineato dal decreto legislativo n.164 del 2000 – Abrogazione implicita

(1) La proroga ventennale prevista dall’articolo 14 del decreto legge n.333 del 1992, convertito in legge n. 359 del 1992, non impedisce al Comune di esercitare la facoltà di riscatto anticipato prevista dall’articolo 25 del Regio Decreto n.2578 del 1925, in quanto la proroga autoritativa è applicabile unicamente ai soli rapporti promananti direttamente dalla legge o da atti amministrativi emanati dall’amministrazione statale aventi radice in una norma di legge che riserva all’amministrazione stessa la relativa attività economica (TAR Piemonte n.59/2000; TAR Emilia Romagna, Bologna, Sez. II, n. 638/2001, Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 902/2002).

(2) L’entrata in vigore del decreto legislativo n. 164 del 2000 che prevede espressamente che il servizio di distribuzione del gas debba essere affidato a società terze rispetto all’Ente locale, e da questo individuate mediante gara, ha determinato una abrogazione implicita dell’istituto del riscatto anticipato disciplinato dal regio decreto n.2578 del 1925, in quanto tale istituto era funzionale alla previgente possibilità di optare per una gestione diretta del servizio da parte dell’Ente locale, non più possibile dovendo tale gestione essere sempre esternalizzata.

TAR Emilia Romagna 7 giugno 2002 n 843

a cura di Luigi Alla