Sui poteri dell’Autorità per l’Energia in tema di sicurezza del servizio di distribuzione del gas

27.05.2002

(1) Sicurezza del servizio di distribuzione gas ? Imposizione obbligo di pronto intervento ? Potere dell?Autorità per l?Energia ? Articolo 16, comma 5, del Decreto Legislativo 164/2000 ? Mancata espressa previsione normativa ? Irrilevanza.

(2) Sicurezza del servizio di distribuzione gas ? Imposizione obbligo di pronto intervento ? Potere dell?Autorità per l?Energia ?? Articolo 2, comma 12, lettera c) e h) legge 481/95 ? Sussistenza.

(3) Autorità per l?Energia ? Adozione di provvedimento ? Atto avente carattere normativo ? Obbligo di comunicazione avvio del procedimento ex articolo 7 della legge 241/1990 ? Insussistente.

(4) Autorità per l?Energia ? Adozione di provvedimento ? Atto avente carattere normativo ? attività di collaborazione e consultazione ex articolo 2, comma 12 lettera h) della legge 481/1995 ? Carattere prevalentemente tecnico-conoscitivo ? Mancata partecipazione ? Caducazione provvedimento ? Non conseguente.

(1-2) Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso proposto in appello dall?Autorità dell?Energia Elettrica e Gas (AEEG) per l?annullamento della sentenza TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n.6687 del 9 ottobre 2001 che aveva accolto il ricorso presentato da alcune società distributrici di gas contro la deliberazione della AEEG n.236 del 28 dicembre 2000 recante direttive per la disciplina della sicurezza e della continuità della distribuzione di gas.

All?origine del giudizio di primo grado era la contestata legittimità dell?articolo 27, comma 1, della Delibera 236/00 ? così come modificata dall?articolo 1 della deliberazione del 24 gennaio 2001 n.5 ? nel quale si stabilisce che ?il distributore ha l’obbligo di inviare personale da esso incaricato in seguito a chiamata per pronto intervento relativa a segnalazione di dispersione di gas sugli impianti di proprietà o gestiti dal cliente finale a valle del punto di consegna. Al fine di garantire la pubblica incolumità il distributore può sospendere o negare la fornitura di gas fino a quando il cliente finale non abbia provveduto ad eliminare la dispersione di gas?.

I giudici di prime cure avevano condiviso la tesi delle ricorrenti secondo cui l?AEEG avrebbe loro imposto un obbligo in assenza di qualunque fondamento normativo. Veniva, infatti, ritenuto violato l?articolo 16, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 che non avrebbe potuto consentire l?imposizione di alcun obbligo di eseguire controlli sugli impianti di proprietà dei clienti finali ?se non in occasione di ogni nuovo allaccio alla  rete?o nel caso di modifiche degli impianti già allacciati? e, comunque, previa adozione di un regolamento ? non ancora intervenuto ? disciplinante lo svolgimento di tali attività in regime di concorrenza, la periodicità delle verifiche e le modalità di copertura dei relativi costi.

Il Giudice di secondo grado, disattendendo l?interpretazione del primo giudice, ha accolto la ricostruzione del quadro normativo operata dall?Autorità, ed ha ritenuto sussistente il potere di imporre ai distributori l?obbligo di pronto intervento per le dispersioni di gas verificatesi negli impianti degli utenti. Sul punto, il Consiglio di Stato ha osservato che l?articolo 16 comma 5 del d.lgs. 164/2000 non costituisce l?unico referente normativo disciplinante gli obblighi dei distributori di intervenire sugli impianti degli utenti e che non è corretto delimitare, sulla base di una disposizione particolare, quale è quella contenuta nella norma da ultimo richiamata, l?estensione dei poteri dell?Autorità nei confronti degli esercenti il servizio pubblico di distribuzione del gas. Tali poteri sono, infatti, definiti in via generale dall?articolo 2, comma 12, lettere c) e h) in tema di ?sicurezza degli impianti? ed attribuiscono alla AEEG la competenza di definire ?i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all?utente?. Ad inficiare tale ricostruzione non vale neanche il rilievo operato dal giudice di primo grado in base al quale il servizio di pronto intervento sarebbe attività obiettivamente diversa da quella di verifica prevista dall?articolo 16, comma 5, del d.lgs 164/2000 dal momento che, anche accedendo alla tesi della obiettiva diversità delle sopraindicate attività, nulla consente di affermare che la previsione dell?una possa essere intesa come esclusione dell?altro. Ad avviso del Consiglio di Stato, dunque, la disciplina degli interventi di emergenza costituisce un unicum che trova la sua fonte diretta nel generale potere dell?Autorità di dettare prescrizioni idonee a rappresentare adeguata garanzia per la sicurezza degli impianti.

In questa prospettiva, non viene ritenuto corretto considerare insussistenti, con riguardo all?obbligo di pronto intervento, i poteri dell?AEEG solo perché di essi non si fa ?esplicita menzione in una specifica disposizione normativa?. Ad ulteriore riprova della non condivisibilità dell?impostazione seguita dal TAR, il Giudice di secondo grado ha precisato i rapporti intercorrenti tra la legislazione di settore (nel caso di specie, l?articolo 16, comma 5, d.lgs 164/2000) e la legge n.481 del 1995 in ordine allo ?spazio di esercizio? da riconoscere all?Autorità di regolazione. Il Consiglio di Stato ha osservato, infatti, che, se la potestà regolatrice dell?Autorità per l?Energia fosse limitata alla mera imposizione di comportamenti già individuati dal legislatore, si renderebbe evanescente quella funzione di ?regolazione e controllo? del settore di relativa competenza che pure costituisce lo scopo primario della sua istituzione e senza la quale non si comprenderebbe la ragion d?essere della stessa Autorità di regolazione.

(3-4) Infondata, con riguardo alla particolarità della fattispecie, è la doglianza di violazione dell?articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per avere l?Autorità disciplinato, con la norma impugnata, un profilo non contenuto nell??atto di consultazione?, con conseguente sottrazione alle imprese della possibilità di interloquire sullo specifico punto. Posto che l?atto contestato ha carattere normativo e, come tale, è sottratto, ai sensi dell?art. 13 della legge n. 241 del 1990, all?obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, deve osservarsi che l?attività di consultazione espletata nella fattispecie trova il suo referente nell?articolo 2, comma 12, lett. h) della legge n. 481 del 1995, a tenore del quale è prevista l?emanazione delle direttive disciplinanti l?erogazione dei servizi, cui l?Autorità è preposta, ?sentiti i soggetti esercenti il servizio e i rappresentanti degli utenti e dei consumatori?. Ad avviso del Consiglio di Stato tale attività di collaborazione e consultazione ha carattere prevalentemente tecnico-conoscitivo ed attiene all?elaborazione delle linee guida del provvedimento che non suscettibile di essere caducato dalla circostanza che un singolo aspetto non sia stato preventivamente discusso.

Cons Stato VI 27 maggio 2002 n 2987

a cura di Luigi Alla