Ulteriori chiarimenti delle stazioni appaltanti in ordine alle categorie da indicare nei bandi di gara

22.05.2002

Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici: Determinazione n.8/2002 del 07.05.2002

Sulla scorta delle segnalazioni di alcune stazioni appaltanti e di associazioni imprenditoriali, l’Autorità fornisce ulteriori chiarimenti rispetto alla tema del ‘principio di assorbenza‘ tra categorie generali e specializzate esprimendo il proprio avviso positivo solo nel caso di categoria generali OG11 rispetto ad alcune categorie specializzate.

Con la medesima determinazione l’Autorità definisce le regole da seguire nel caso di bandi di gara riguardanti l’affidamento di lavori di manutenzione che prevedono come categoria prevalente una delle categorie specializzate OS6, OS7 e OS8: trattandosi di categorie specializzate a qualificazione non obbligatoria alle gare di tal fatta possono partecipare oltre alle imprese qualificate nelle categorie specializzate richieste anche le imprese qualificate nella categoria generale OG1.

Quanto ai lavori di terra, l’Autorità precisa che essi possono considerarsi autonomo lavoro solo quando attraverso di essi si realizza un’opera capace di esplicare in via autonoma funzioni economiche e tecniche.

Quando i lavori di terra non hanno carattere autonomo essi possono essere indicati nel bando di gara come lavorazioni scorporabili al solo fine di permetterne il subappalto ad imprese qualificate ma senza incidere sulla percentuale della categoria prevalente.

La determinazione prosegue fornendo ulteriori chiarimenti in merito alle lavorazioni relative al trattamento di acque reflue ( OS22 e OG6) a quelle relative agli impianti di sollevamento.

Proseguendo, l’Autorità fornisce ulteriori indicazioni circa alcuni principi esposti in precedenti interventi e, in particolare:

  • che la qualificazione è conseguita con riferimento alla effettiva natura delle lavorazioni eseguite valutate sulla base delle nuove declaratorie delle categorie di opere generali e speciali;
  • che ai fini della qualificazione i subappaltatori possono utilizzare le lavorazioni eseguite sulla base di quanto risulta dal relativo certificato di esecuzione lavori in relazione alla effettiva categoria di opera generale o specializzata in cui esse rientrano;
  • ai fini della qualificazione le imprese possono utilizzare anche le categorie di lavorazioni che sebbene non fossero menzionate nel bando poiché di importo al 10% dell’importo complessivo del lavoro o a 150.000 Euro, abbiano superato tale importo in seguito a perizia di variante o a modifiche intervenute in corso di esecuzione.

Con riferimento ai criteri cui debbono attenersi le SOA per il rilascio delle attestazioni, la determinazione n.8 precisa che ai fini della dimostrazione dell’organico medio annuo, il costo per il personale dipendente va rapportato rispettivamente alle percentuali rispettivamente del 10% e del 15 % della cifra di affari in lavori a seconda che ci si riferisca al costo per il personale assunto a tempo determinato ovvero a tempo indeterminato. A tal fine l’Autorità definisce che il costo sostenuto per i lavoratori in ‘distacco temporaneo’, per lavoro interinale, o per contratti co.co.co. non possono considerarsi nè come costo sostenuto per il personale assunto a tempo indeterminato né come costo sostenuto per personale assunto a tempo determinato poiché anche in questo caso ci si riferisce al solo personale dipendente.

Ulteriori importanti precisazioni riguardano poi il fatto

il rinnovo dell’attestazione SOA che viene equiparato al rilascio di una nuova attestazione;

  • il direttore tecnico che non può contribuire con la sua pregressa attività alla qualificazione di una nuova impresa qualora non siano trascorsi 5 anni da una precedente contribuzione;
  • che ai fini della qualificazione l’utilizzo da parte dell’impresa dei lavori di cui è stato responsabile il proprio direttore tecnico riguarda solo la direzione per imprese iscritte all’ANC o in possesso di certificato SOA e per un periodo non inferiore a 5 anni di cui almeno 3 consecutivi nella stessa azienda; ne consegue che non possono avvalersi di tale possibilità le imprese per il periodo tra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2001 e che sono esclusi i lavori diretti da un direttore tecnico che ha operato esclusivamente nel settore privato.
a cura di Dover Scalera