Nell’ambito del pubblico impiego privatizzato la P. A. deve esercitare i suoi poteri al fine di perseguire il buon andamento e la corretta gestione dell’interesse pubblico (art. 97 cost.) anche nell’esplicazione dello ius variandi quale manifestazione dell’art. 41 cost.
Con riferimento al rapporto di lavoro privatistico si individuano in capo alle parti una serie si posizioni giuridicamente tutelabili tra cui però non rientra né il diritto al rinnovo del contratto, né la conservazione dell’incarico precedentemente conferito; vi rientra invece la pretesa che le decisioni in ordine alla utilizzabilità professionale del dirigente e più precisamente il rinnovo del contratto, siano assunte nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e non siano il frutto di scelte arbitrarie e discriminatorie, in quanto “il conferimento di incarichi dirigenziali da parte della pubblica amministrazione al dirigente non rientra nella sfera di assoluta discrezionalità datoriale e dunque non è esente da sindacato”.
Nel caso in esame la Pubblica Amministrazione, nella scelta del dirigente cui affidare un incarico, deve rispettare i criteri ed i parametri di cui all’art. 19 del d. lgs. n. 165/01 e degli artt. 13 e 35 del Ccnl ARAN personale dirigente dell’Area (pubblicato sulla G. U. 28 aprile 2001).
Sicché, sia per l’avvicendamento degli incarichi che per il passaggio ad incarichi di funzione dirigenziale, dovrà tener conto della “natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e delle capacità professionale del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza applicandosi il criterio della rotazione degli incarichi” (art. 19, comma 1, d. lgs. N. 165/01).
Il rispetto di tali criteri è oggetto di controllo sia con riferimento alla conformità alla legge che al rispetto dei canoni di correttezza e buona fede (derivanti dalla contrattualizzazione dell’incarico).
Al dipendente va inoltre garantito il diritto alla partecipazione al procedimento nell’esplicazione “piena ed effettiva del contraddittorio in tempi congrui e certi e nel rispetto dei principi di trasparenza e buona fede”.