La nullità dell’assegnazione del pubblico dipendente allo svolgimento di mansioni superiori, anche non proprie della qualifica immediatamente superiore, non esclude, ex art. 52, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (già art. 56, d. lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall’art. 25, d. lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e dall’art. 15, d.lgs. 29 ottobre 1998, n. 387), il riconoscimento del relativo trattamento retributivo, comprensivo delle indennità che la contrattazione collettiva riconosce per l’esercizio di determinate funzioni.
Sullo svolgimento di mansioni superiori
17.05.2002