Le organizzazioni sindacali sono obbligate a garantire la tutela assicurativa dei lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali

10.05.2002

Corte Costituzionale, 10 maggio 2002, sent. n.171

È illegittima l?esclusione dei lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali dalla tutela assicurativa nonché quella delle organizzazioni sindacali presso cui è prestata detta attività quali soggetti obbligati al versamento dei contributi assicurativi.

Giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 4 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l?assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promosso dal Tribunale di Siena.

Il Tribunale di Siena ha sollevato la questione di costituzionalità degli artt.4 e 9 del d.P.R.n.1124/65 (Testo unico delle disposizioni per l?assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) nella parte in cui non comprendono i sindacalisti tra le ?persone assicurate? e le associazioni sindacali tra i ?datori di lavoro?, con riferimento soprattutto ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali e per questo collocati in aspettativa non retribuita ai sensi dell?art.31 della l. n.300/70 nonché svolgenti attività sindacale con esposizione al rischio professionale. La questione è stata sollevata in riferimento agli artt.2, 3, 18, 38 e 39 della Costituzione.

Tra le motivazioni addotte, il giudice rimettente ha osservato che, poiché l?art.4 del d.P.R. n.1124/65 fa rientrare nell?ambito della copertura assicurativa lavoratori subordinati, lavoratori autonomi (artigiani), soci di cooperative ed altre categorie, non è possibile annoverare né i sindacalisti tra le ?persone assicurate?, né le associazioni sindacali tra i ?datori di lavoro? (art.9 d.P.R. n.1124/65).

Non sembra però legittimo escludere dalla tutela assicurativa i lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali, considerato che gli stessi percepiscono un?indennità a carico dell?organizzazione, da cui deriva la possibilità di parlare non impropriamente di un vero e proprio ?lavoro sindacale?. Nel caso di specie, poi, i lavoratori in aspettativa per mandato sindacale svolgevano un?attività comportante l?uso non occasionale di veicoli a motore personalmente condotti nonché di personal computer, fotocopiatrici, macchine elettriche ed elettroniche.

Per questa ragione, il giudice rimettente ha considerato la mancanza di tutela assicurativa quale fonte di contrasto con l?art.3 Cost. ed ha ritenuto che la stessa desse luogo ad una disuguaglianza di trattamento nei confronti di altri lavoratori esercenti la propria attività in pari condizioni di rischio.

Ma si è rilevato anche il contrasto con l?art.2 Cost., in considerazione del fatto lamentandosi la lesione del diritto dell?individuo al pieno svolgimento della propria personalità, intesa questa nella forma dell?attività sindacale. Similmente si è giudicato circa la violazione degli artt.18 e 39 Cost.. L?art.38, co.2, Cost. è, invece, palesemente violato con riguardo al principio di garanzia dei mezzi adeguati alle specifiche esigenze di vita anche in caso di infortunio dei lavoratori, intesi qui come categoria generalizzata.

Nel suo giudizio, la Corte ha premesso come il d.P.R. n.1124/65 condizioni il godimento della tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali all?esistenza congiunta di due presupposti, uno soggettivo ed uno oggettivo. In particolare, il primo profilo attiene ai soggetti assicurati in base alle categorie enumerate dall?art.4 del citato d.P.R. n.1124/65, mentre il secondo riguarda i soggetti così individuati che svolgono un?attività lavorativa reputata pericolosa. I datori tenuti alla contribuzione sono, invece, individuati nei soggetti che esercitano le attività giudicate pericolose ed occupano le persone di cui all?art.4.

A riguardo, la Corte ha più volte affermato che presupposto necessario per la configurabilità dell?obbligo assicurativo è l?esposizione al rischio. Al contempo, ha esteso la garanzia di tale principio a tutti i soggetti esposti ad un rischio oggettivamente riferibile alle lavorazioni protette, indipendentemente dal titolo o dal regime giuridico del lavoro prestato.

Per questa ragione, la Corte reputato opportuno ampliare la nozione di ?datore di lavoro? ed ha escluso che il soggetto obbligato agli adempimenti retributivi debba necessariamente essere quello che determina le condizioni di rischio.

Si è, inoltre, ritenuta ingiustificata l?esclusione dall?elenco delle persone assicurate dei lavoratori operanti in condizioni di rischio non dissimili a quelle di altre categorie protette. Secondo la Corte, infatti, l?inclusione tra i beneficiari dell?obbligo assicurativo dei collaboratori di imprese familiari e gli associati in partecipazione è necessaria al fine di realizzare la massima estensione della tutela contro gli infortuni e le malattie.

L?orientamento trova sostegno anche nel recente ampliamento operato dal legislatore in merito alle categorie protette. In tal caso, infatti, si è prevista sia la copertura assicurativa degli infortuni in ambito domestico (l. n.493/99), sia l?obbligo assicurativo per i lavoratori parasubordinati e per gli sportivi professionisti (artt.5 e 6, l. n.38/00).

Dato il contesto descritto, la Corte ha ritenuto che, nel caso di specie, si configuri un?effettiva violazione dell?art.3, co.1, Cost. ed ha, quindi, reputato illegittima l?esclusione dell?organizzazione sindacale dai datori di lavoro tenuti al versamento dei contributi assicurativi. L?esigenza di tutelare il lavoro mediante l?estensione dell?assicurazione obbligatoria rende, pertanto, irrilevante il titolo o il regime giuridico in base al quale l?attività è espletata nonché la definizione della natura del rapporto in virtù del quale il lavoratore agisce per l?organizzazione sindacale. L?unico elemento di rilievo è, infatti, il riscontro di assoggettamento ad un rischio professionale identico a quello di categorie protette.

Per le motivazioni esposte, la Corte ha dichiarato l?illegittimità costituzionale degli articoli sottoposti al giudizio nella parte in cui non prevedono, tra i beneficiari della tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e tra gli obbligati alle relative contribuzioni, i lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali e le organizzazioni sindacali per conto delle quali gli stessi svolgono attività giudicate pericolose.

Giurisprudenza richiamata:

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sul principio secondo cui presupposto esclusivo per la configurabilità dell?obbligo assicurativo è l?esposizione al rischio e sulla conseguente estensione della garanzia a tutti i soggetti che, per ragioni di lavoro intese in senso ampio, siano esposti ad un rischio obiettivamente riferibile alle lavorazioni protette: Corte Costituzionale, sentenze n.98 del 1990, n.476 del 1987, n.160 del 1990 e n.332 del 1992;
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sull?ampliamento della nozione di ?datore di lavoro? quale soggetto tenuto agli adempimenti contributivi, con esclusione del presupposto che il soggetto ad essi obbligato debbe necessariamente essere quello che determina le condizioni di rischio: Corte Costituzionale, sentenza n.98 del 1990;
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sull?ingiustificata esclusione, dall?elenco delle persone assicurate, dei prestatori di attività lavorative operanti nelle stesse condizioni di rischio di altre categorie protette: Corte Costituzionale, sentenze n.476 del 1987, n.137 del 1989, n.332 del 1992.

a cura di Francesca Di Lascio