La giurisdizione sulle controversie aventi ad oggetto le pensioni dei dipendenti pubblici spetta alla Corte dei Conti

10.05.2002

Corte Costituzionale, 10 maggio 2002, ord. n.185

La giurisdizione sulle controversie aventi ad oggetto le pensioni dei dipendenti pubblici spetta alla Corte dei Conti, anche a seguito della generale attribuzione di competenze in materia di controversie di lavoro operata in favore del giudice ordinario.

Giudizio di legittimità costituzionale dell?art.29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell?art.11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), promosso dal Tribunale di Genova.

Il Tribunale di Genova ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell?art.29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell?art.11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), ?nella parte in cui, modificando l?art.68, comma 1, lett. m), del decreto legislativo n.29 del 1993, e successive modificazioni devolve la giurisdizione delle controversie in materia pensionistica dei pubblici dipendenti al giudice ordinario?, con riferimento all?art.77 della Costituzione.

Secondo il giudice remittente, l?art.68 del d.lgs. n.29/93, nella versione modificata dall?art.33 del d.lgs. n.546/93, era formulato in modo tale da mantenere la giurisdizione della Corte dei conti in materia pensionistica. Con l?emanazione dell?art.29 del d.lgs. n.80/98, invece, si è operata un?attribuzione generale di competenze al giudice ordinario in materia di controversie di lavoro, senza prevedere alcuna eccezione circa le controversie pensionistiche già rientranti nella giurisdizione della Corte dei conti.

La questione si pone poiché, secondo il rimettente, la devoluzione di dette controversie al giudice ordinario eccederebbe di limiti della delega di cui all?art.11, co.4, della l. n.59/97.

A riguardo la Corte ha sostenuto che l?interpretazione posta a base della questione, secondo cui solo la salvezza espressa dell?art.68 del d.lgs. n.29/93 (come modificato dall?art.33 del d.lgs. n.546/93) consentirebbe di garantire il permanere della giurisdizione della Corte dei conti in materia pensionistica, è dovuta ad una lettura non corretta della normativa in materia.

L?orientamento, infatti, non considera che la permanenza della suddetta giurisdizione della Corte dei conti era strettamente connessa all?indicazione espressa delle controversie previdenziali ed assistenziali rientranti tra quelle attribuite alla giurisdizione ordinaria e, quindi, una volta scomparsa l?elencazione tassativa delle controversie devolute non vi era più ragione di mantenere in vigore le attribuzioni della Corte dei conti.

La Corte evidenzia, inoltre, come l?art.5 della l. n.205/00, regolando lo svolgimento dei giudizi pensionistici davanti alla Corte dei conti, ne presupponga la giurisdizione e, pertanto, il rimettente ha errato nel ritenere che la norma impugnata attribuisse al giudice ordinario la giurisdizione sulle controversie aventi ad oggetto le pensioni dei dipendenti pubblici.

Per le ragioni esposte, la Corte ha dichiarato la questione sottoposta al suo giudizio manifestamente infondata.

a cura di Francesca Di Lascio