Sulla mancata violazione da parte dello Stato della potestà della Regione Siciliana in materia di riscossione delle entrate

07.05.2002

Corte Costituzionale, 7 maggio 2002, sent. n.156

La non regolamentazione delle modalità di riparto e di versamento delle entrate statutariamente riservate non lede la competenza riconosciuta alla Regione Siciliana in materia di riscossione.

Giudizi per conflitto di attribuzione sorti a seguito del regolamento emanato con d.P.R. 18 maggio 1998, n. 189, recante ?Norme di attuazione delle disposizioni in materia di versamenti in tesoreria, previste dall?articolo 24, comma 10, del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241?; del regolamento emanato con decreto 22 maggio 1998, n. 183, del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, recante ?Norme per l?individuazione della struttura di gestione prevista dall?articolo 22, comma 3, del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, nonché la determinazione delle modalità per l?attribuzione agli enti destinatari delle somme a ciascuno di essi spettanti?, promossi dalla Regione Siciliana.

La Regione Siciliana ha sollevato il conflitto di attribuzione per l?annullamento del d.P.R. 18 maggio 1998, n. 189 (Regolamento recante norme di attuazione delle disposizioni in materia di versamenti in tesoreria, previste dall?articolo 24, comma 10, del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241), lamentando la lesione delle proprie attribuzioni previste dagli artt.20 e 36 del r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello Statuto della Regione Siciliana), e dagli artt. 2, 3, 4, 8 e 9 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria) ed, in particolare, la violazione della potestà regionale di riscossione delle entrate di propria spettanza e del diritto al conseguimento immediato del gettito.

La ricorrente lamenta che l?atto impugnato disattenderebbe la competenza riconosciuta alla Regione in materia di riscossione delle entrate tributarie di spettanza regionale, soprattutto laddove non regolamenta le modalità di riparto e di versamento delle entrate statutariamente riservate.

Con un secondo ricorso la Regione Siciliana ha sollevato conflitto di attribuzione anche con riguardo al decreto del Ministro delle finanze n.183/98 (Regolamento recante norme per l?individuazione della struttura di gestione prevista dall?articolo 22, comma 3, del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, nonché la determinazione delle modalità per l?attribuzione agli enti destinatari delle somme a ciascuno di essi spettanti), lamentando la violazione delle attribuzioni regionali previste dagli artt.20 e 36 dello statuto speciale e dagli artt.2, 3, 4, 8 e 9 delle norme di attuazione in materia finanziaria approvate con il d.P.R. n.1074 del 1965 ed, in particolare, la violazione della potestà regionale di riscossione delle entrate di propria spettanza e del diritto al conseguimento immediato del gettito.

Il regolamento in questione, nell?istituire il comitato di indirizzo, controllo e valutazione e nell?individuare la struttura di gestione deputata a stabilire le modalità per l?attribuzione delle somme riscosse ai singoli enti destinatari, avrebbe dovuto prevedere la partecipazione della Regione Siciliana alla gestione ed alla vigilanza per le imposte riscosse nel suo territorio.

La competenza riconosciuta in tal senso alla Regione sarebbe radicalmente disattesa dall?atto impugnato che, non solo individua gli organi di gestione e di vigilanza senza la partecipazione della Regione, ma regolamenta le modalità di riparto e di versamento delle entrate riservate alla Regione senza prevederne il versamento alla Cassa regionale.

La difesa erariale sostiene l?infondatezza del primo ricorso e osserva che i contribuenti titolari di partita IVA hanno la possibilità di versare in modo unitario una serie di imposte, compensando direttamente in sede di versamento gli eventuali crediti e debiti. In detto caso, quanto versato dal contribuente non è distinto per enti destinatari ed è, quindi, necessaria una complessa attività volta a riportare al lordo il versamento effettuato dal contribuente, annullando gli effetti delle compensazioni operate. Le previsioni del decreto impugnato rispondono a questo criterio.

La previa attività ?intermedia? di individuazione delle somme nette e di loro attribuzione all?ente destinatario, infatti, sebbene sia necessaria, ritarda il versamento per tutti gli enti destinatari e non soltanto per la Regione Siciliana.

Quanto al secondo ricorso, l?Avvocatura ritiene che le censure di mancata partecipazione della Regione Siciliana alla struttura di gestione e al comitato di indirizzo, sarebbero inammissibili perché rivolte disposizioni in realtà non contenute nel decreto impugnato. Inoltre, né il comitato di vigilanza, né il comitato di indirizzo hanno il potere di incidere sulla concreta gestione delle operazioni di ripartizione delle somme riscosse e, quindi, le relative previsioni non sono e non possono essere ritenute invasive delle competenze regionali.

La Corte ritiene che i ricorsi proposti non meritano accoglimento.

Gli articoli da 17 a 26 del d.lgs. n.241/97, infatti, hanno previsto, al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, un sistema di “versamenti unitari” di imposte e di altre somme dovute, con facoltà del contribuente di operare la compensazione dei crediti di uno stesso periodo nei confronti dei medesimi soggetti.

Questo sistema, originariamente limitato ai contribuenti titolari di partita IVA, è stato poi esteso a tutti. I versamenti ora avvengono, quindi, mediante delega ad una banca convenzionata, che può essere situata in qualunque parte del territorio nazionale, mentre il conteggio delle somme spettanti a ciascun ente, viene svolto da un?apposita “struttura di gestione” incaricata di suddividere le somme fra gli enti destinatari.

I provvedimenti impugnati sono appunto rivolti all’attuazione di tale sistema, la cui applicazione comporta il versamento provvisorio di tutte le somme riscosse in una contabilità speciale presso l’apposita sezione di tesoreria provinciale dello Stato e la contemporanea trasmissione dei dati alla struttura di gestione, la quale provvede alle operazioni di ripartizione e poi ne dispone il versamento a favore degli enti destinatari.

In altri termini, le somme riscosse affluiscono prima agli enti destinatari e, dopo che la struttura di gestione ha provveduto ai conteggi e alle operazioni di propria competenza, alla Regione Siciliana.

Ciò comporta uno scostamento rispetto ai tempi previsti dall’art.21 del d.lgs. n.241/97 ma, secondo la Corte, detta difformità non sembra di per sé sufficiente a dare fondamento alle censure svolte dalla Regione in sede di conflitto di attribuzione.

La Corte ritiene, infatti, che una lesione a danno della Regione si verificherebbe solo in caso di privazione di somme ad essa spettanti oppure se l’acquisizione delle somme dovute non fosse tempestiva. Non sembra, invece, che l’interesse della Regione sia violato dalla minima dilazione nell’afflusso delle somme dovuta alla interposizione delle operazioni della struttura di gestione, la cui centralizzazione può d’altra parte rispondere a sua volta a ragioni di speditezza e di opportunità.

Allo stesso modo, non si reputa fondata la censura con cui la ricorrente lamenta la mancanza di una partecipazione della Regione nelle attività demandate alla struttura di gestione o anche nella stessa individuazione della struttura medesima.

L?individuazione della struttura e dei suoi compiti attengono, infatti, ad aspetti tecnico-operativi, e non coinvolge determinazioni volte alla risoluzione di problemi interpretativi e applicativi, e così per la mancata previsione di una partecipazione della Regione Siciliana al comitato di vigilanza sulla struttura di gestione. La Corte ricorda, inoltre, che il comitato in questione di identifica con il “comitato di indirizzo” previsto dall’art.27 del d.lgs. n.241/97 il cui compito è di proporre modifiche allo stesso d.lgs. n.241/97.

In ragione delle motivazioni esposte, la Corte ha dichiarato che spetta allo Stato dettare le disposizioni in materia di versamenti delle somme riscosse in tesoreria, di cui al d.P.R. n.189/98 nonché le disposizioni in materia di individuazione e di attività della struttura di gestione prevista dall?art.22 del d.lgs.n.241/97, di cui al decreto del Ministro delle finanzen.183/98.

Giurisprudenza richiamata:

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sull?estensione generalizzata del sistema dei versamenti unitari di imposte e di altre somme dovute non solo allo Stato, ma anche alle Regioni e agli enti previdenziali: Corte Costituzionale, sentenza n.66 del 2001;
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sulla necessità della partecipazione della Regione all’attuazione di discipline che prevedono la ripartizione di entrate tributarie fra la Regione Siciliana e lo Stato: Corte Costituzionale, sentenze n.98, n.347 e n.348 del 2000 e n. 288 del 2001.

a cura di Francesca Di Lascio