Il TAR dà ragione alla Omnitel: il Comune non può vietare impianti di telefonia mobileTar Lazio, 6 maggio 2002, n.2438

06.05.2002

Tar Lazio, 6 maggio 2002, n.2438

Non rientra tra le competenze riservate ai Comuni la tutela della salute pubblica, che è materia riservata esclusivamente allo Stato. Pertanto, le amministrazioni comunali non possono vietare l’installazione di impianti ritenuti pericolosi per l’ambiente.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha accolto i ricorsi presentati dalla Omnitel contro il Comune di Castelgandolfo che, applicando una norma del proprio Statuto, aveva negato alla società telefonica la concessione edilizia per l’installazione di stazioni-radio. Il TAR ha chiarito che, in base alla legge, i Comuni devono dotarsi di un regolamento per il corretto insediamento urbanistico e territoriale di tali impianti (anche per minimizzare l’esposizione della popolazione alle onde elettromagnetiche) ma non possono, nell’esercizio di tale funzione, né perseguire l’obiettivo di tutela della salute pubblica – che è materia di competenza dello Stato – né, anche in assenza di pericolo, vietare del tutto l’installazione degli impianti.

a cura di Emanuela Gallo