Bandi di gara-Prova dei requisiti dichiarati dalle impreseConsiglio di Stato – Sez. V – Sentenza del 24 aprile 2002, n. 2207

24.04.2002

Consiglio di Stato – Sez. V – Sentenza del 24 aprile 2002, n. 2207: “E’ legittimo che la Stazione Appaltante possa richiedere via fax la prova dei requisiti dichiarati dalle imprese concorrenti in gara, allorché il bando di gara abbia specificamente indicato tale modalità tra quelle idonee a far decorrere il termine perentorio dei dieci giorni previsto per tali adempimenti ai sensi dell’art.10, comma 1-quater, della legge n. 109/94, anche per le imprese risultate provvisoriamente aggiudicatarie dell’appalto”

Laddove la legge non prevede una forma particolare per la notificazione degli atti amministrativi, compete all’amministrazione procedente dettare le regole per la comunicazione di atti endoprocedimentali.

Stante ciò, l’amministrazione legittimamente nel bando di gara può inserire – afferma il Supremo Consesso – la prescrizione per cui ai soggetti di cui all’articolo 10, comma 1-quater, della legge n.109/1994 la comunicazione della richiesta di comprovare i requisiti dichiarati in sede di offerta avvenga a mezzo fax.

Il fax, infatti, rappresenta uno dei modi in cui può concretamente svolgersi la cooperazione tra soggetti pubblici e privati in vista del fine comune di un adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria, in quanto essa viene attuata mediante l’utilizzo di un sistema basato su linee di trasmissione di dati e apparecchiature che ormai consentono di poter documentare sia la partenza del messaggio dall’apparato trasmittente che, attraverso il cosiddetto rapporto di trasmissione, la ricezione del medesimo in quello ricevente.

Tali modalità, garantite da protocolli universalmente accettati,”- prosegue il Collegio – “indubbiamente ne fanno uno strumento idoneo a garantire l’effettività della comunicazione”

Ne consegue, pertanto, che un fax deve presumersi pervenuto al destinatario quando il rapporto di trasmissione indica che questa è avvenuta regolarmente, spetta al destinatario del messaggio semmai fornire la prova della mancata ricezione, prova che può solo concernere la funzionalità dell’apparecchio ricevente.

Sicché non può in alcun modo dubitarsi – si legge nella sentenza in commento – circa l’idoneità del mezzo a far decorrere termini perentori ed, in particolare, il termine perentorio di dieci giorni per la presentazione della documentazione a comprova dei requisiti dichiarati dalle imprese in sede di gara decorrono dalla data di ricezione del fax.

a cura di Fulvia Giacco