Ruolo unico dei dirigenti

22.04.2002

I Dirigenti reclutati con contratto diritto privato in servizio all’atto della istituzione del Ruolo unico dei dirigenti non sono inseribili in detto ruolo.

Non possono essere inseriti nel ruolo unico dei dirigenti previsto dall’art. 23 d. lgs. 30 marzo 2001 n. 165 (già art. 23 d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, come modificato dall’art. 15 d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80) i dirigenti in servizio alla data di entrata in vigore del D.P.R. 26 febbraio 1999, n. 150 (che dello stesso ruolo ha disciplinato le modalità di costituzione) e reclutati con contratto di diritto privato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 19 d. lgs. n. 165/2001 (già art. 19, d. lgs. 29/1993, come modificato dall’art. 13, d. lgs. 80/1998), essendo la relativa qualifica temporanea diversamente dai dirigenti a tempo indeterminato, dei quali è temporaneo solo l’incarico.

Né diversamente può argomentarsi in relazione all’art. 2, 3° co., D.P.R. 150/1999 che prevede che le due fasce del ruolo unico (la prima relativa ai dirigenti generali, la seconda ai dirigenti) sono articolate in ‘distinte sezioni per dirigenti già appartenenti a ruoli professionali o reclutati in ragione delle loro specifiche professionalità tecniche‘: considerato che la previsione regolamentare non può introdurre innovazioni rispetto alla legge, la citata disposizione deve essere interpretata nel senso che in ciascuna fascia sono previste sezioni in cui sono indicati dirigenti legati all’Amministrazione da rapporto di servizio a tempo indeterminato con specifiche professionalità.

CONS STATO Parere 22 aprile 2002 n 509

a cura di Andrea Pietropaoli