Corte Costituzionale, 16 aprile 2002, ord. n.123
Non è rilevante la questione di legittimità costituzionale di una norma avente natura di legge in senso formale sottoposta a giudizio per eccesso di delega.
Giudizi di legittimità costituzionale dell’art.34 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell?art.11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), promossi con dal Tribunale di Trapani e dal Tribunale di S. Angelo dei Lombardi.
Il Tribunale di Trapani ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell?art.34, comma 1, del d.lgs. n.80/98, in relazione all?art.76 della Costituzione e per eccesso della delega contenuta nell?art.11, comma 4, lett. g), della l. n.59/97.
Il rimettente sostiene che i dubbi circa la devoluzione alla giurisdizione ordinaria devono essere decisi, ai sensi dell?art.5 del cpc, in base alla normativa vigente al momento della proposizione della controversia che, nel caso di specie, è l?art.34 del d.lgs. n.80/98 nella versione originaria e non in quella riprodotta dall?art.7 della l. n. 205/00.
Il citato art.34, inoltre, devolvendo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche in materia urbanistica ed edilizia, tra cui le controversie aventi ad oggetto il risarcimento del danno derivante da occupazione appropriativa, violerebbe i criteri direttivi fissati dalla legge di delega. Detta norma, infatti, pur prevedendo l?estensione della giurisdizione amministrativa in materia edilizia e urbanistica anche alle controversie concernenti diritti patrimoniali consequenziali (tra cui vanno incluse quelle relative al risarcimento del danno), non consentiva l?istituzione di una nuova giurisdizione esclusiva.
La questione di legittimità costituzionale dell?art.34 del d.lgs. n.80/98 è parimenti stata sollevata dal Tribunale di S. Angelo dei Lombardi, che fa riferimento, in modo specifico, alla devoluzione al giurisdizione esclusiva amministrativa delle cause inerenti diritti soggettivi connessi a comportamenti materiali della PA nell?ambito di procedure finalizzate alla gestione del territorio.
Il giudice rimettente sostiene anch?esso che i dubbi sulla devoluzione delle controversie in esame alla giurisdizione ordinaria debbano essere chiariti, ai sensi dell?art.5 c.p.c., con rapporto alla normativa vigente al momento della proposizione delle domande (all?art.34 d.lgs. n.80/98, testo originario).
Inoltre, si evidenzia, inoltre, che la legge di delega anche in questo caso non consentiva l?istituzione di una nuova giurisdizione esclusiva cui potessero essere devoluti i diritti nascenti da fatti e comportamenti, quali ad esempio i diritti alla restituzione del bene occupato senza titolo oppure i diritti al risarcimento del danno derivante da occupazione illegittima o da accessione invertita.
La Corte osserva, innanzitutto, che secondo i giudici rimettenti, le questioni all?esame sarebbero regolate dall?art.34 del d.lgs. n.80/98, nel testo originario avente valore di legge in senso sostanziale, e non nel testo, avente invece valore di legge in senso formale in quanto sostituito dall?art.7 della l. n.205/00. A sostegno del proprio orientamento, i giudici si limitano a richiamare l?art.5 del cpc, ai sensi del quale la giurisdizione va determinata in base alla legge vigente al momento della proposizione della domanda.
Secondo la Corte, quindi, non vengono prese in esame le diverse opzioni interpretative secondo cui l?art.7 della l. n.205/00 avrebbe, da un lato, trasformato la natura delle norme modificate da leggi in senso materiale a leggi in senso formale e affrancato le stesse dal vizio di eccesso di delega e, dall?altro, disciplinato direttamente la giurisdizione per i giudizi indicati derogando al principio di cui all?art.5 c.p.c..
In ogni caso, allo stesso risultato si perviene coordinando il nuovo testo del d.lgs. n.80/98, come modificato dalla l. n.205/00, con le disposizioni rimaste immutate ed, in particolare, con l?art.45, co.18. Questa norma, infatti, continua a disporre che le controversie di cui agli art.33 e 34 siano devolute al giudice amministrativo a partire dalla data del 1° luglio 1998.
L?interpretazione della Corte porta a concludere che, nel caso di specie, la giurisdizione sia regolata dall?art.34 nel nuovo testo, poiché detta norma ha natura di legge in senso formale e, come tale, non può essere sottoposta a giudizio di legittimità costituzionale per eccesso di delega.
Per questa ragione, la Corte ha giudicato le ordinanze affette da insufficiente motivazione sulla rilevanza della questione e le ha dichiarate manifestamente inammissibili.
Giurisprudenza richiamata:
sulla trasformazione della natura degli artt.33, 34 e 35 del d.lgs. n.80/08 da leggi in senso materiale a leggi in senso formale operata dall?art.7 della legge n. 205 del 2000: Corte Costituzionale, sentenza n.292 del 2000.