Consiglio di Stato e livelli essenziali di assistenza sanitaria: verso una questione di legittimità costituzionale’

12.04.2002

Consiglio di Stato, Sez. IV – Ordinanza n. 4485/02

I giudici di Palazzo Spada, con ord.  4485/02 hanno disposto la sospensione della sentenza Tar Lazio n. 6252 del 2002 ritenendo di aderire alla prospettazione di una casa di cura privata accreditata dalla Regione Puglia per prestazioni di fisioterapia, non più ricomprese nell’elenco positivo dei livelli essenziali di assistenza di cui al D.p.c.m. 29 novembre 2001 che per la prima volta ha individuato i livelli essenziali di assistenza nel settore sanitario, sul rilievo che i livelli essenziali previsti dall’art. 117, comma 2, Cost. così come modificato della legge costituzionale n. 3 del 2001, spettando alla “potestà statale esclusiva”, non possono essere determinati da una fonte subordinata alla legge quale il citato decreto, bensì richiedono necessariamente la presenza di una fonte primaria.

a cura di Enrico Menichetti