Riparto di giurisdizione – Organizzazione Amministrativa

21.03.2002

Ai sensi dell’art. 69, 7° co, d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, il giudice del lavoro è carente di giurisdizione per le questioni attinenti al periodo del rapporto di pubblico impiego privatizzato antecedenti al 1° luglio 1998.

L’esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell’inquadramento del pubblico dipendente, non essendo applicabile al rapporto di pubblico impiego privatizzato l’art. 2103 cod. civ. (art. 52, 1° co., d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, già art. 56 d. lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall’art. 25 d. lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e dall’art. 15 d. lgs. 29.10.1998, n. 387).

La nullità del provvedimento di assegnazione del pubblico dipendente a mansioni superiori, perché disposto al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 52, 2° co., d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (già art. 56, 2° co., d. lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche), non esclude il diritto del lavoratore al superiore trattamento retributivo (art. 52, 5° co., d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, già art. 56, 5° co., d. lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 come modificato dall’art. 25 d. lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e dall’art. 15 d. lgs. 29.10.1998, n. 387) .

Tribunale di Roma 21 marzo 2002

a cura di Andrea Pietropaoli