Relazioni sindacali

21.03.2002

Tribunale di Pisa, 21 marzo 2002

E’ datore di lavoro del personale scolastico, – anche per i dipendenti degli istituti scolastici dotati di personalità giuridica – lo Stato nella sua personificazione del Ministero della Pubblica Istruzione, che è legittimato passivo sia sostanziale che processuale. Ciò è confermato dall’art. 14, co. 7 bis, d.P.R. n. 275/1999 (introdotto dal d. P.R. n. 352/01), ai sensi del quale l’Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e la difesa in giudizio degli istituti scolastici aventi personalità giuridica a norma dell’art. 21 l. 15 marzo 1997, n. 59.

Si sottraggono all’ambito di applicazione dell’art. 417 bis c.p.c – per il quale nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni ex art. 413, 5° co., c.p.c, le stesse, limitatamente al giudizio di primo grado, possono stare in giudizio, avvalendosi di propri dipendenti e salvo che l’Avvocatura dello Stato determini di assumere direttamente la trattazione della causa – sia le liti relative alla contrattazione promosse dalle organizzazioni sindacali, sia quelle proprie dei soggetti collettivi dirette a reprimere una condotta lesiva di prerogative del sindacato. In questi casi la difesa deve essere assunta dall’Avvocatura dello Stato, la quale, per i giudizi che si svolgono fuori del luogo in cui ha sede, ha facoltà di delegare per le attività procuratorie inerenti alla rappresentanza in giudizio funzionari dell’amministrazione interessata ovvero avvocati del libero foro ex art. 2, t.u. 30 ottobre 1933, n. 1611.

La violazione degli obblighi di informazione preventiva e successiva individuati dall’art. 6 del contratto collettivo nazionale comparto scuola del 29 maggio 1999, la mancata assegnazione di uno spazio per le affissioni sindacali e l’omessa consegna delle comunicazioni delle organizzazioni sindacali indirizzate alla R.S.U. poste in essere dal dirigente scolastico comportano la violazione dei diritti e delle prerogative del sindacato, tutelabili con lo speciale procedimento regolato dall’art. 28 Stat. Lav.

Tribunale di Pisa 21 marzo 2002

a cura di Andrea Pietropaoli