Il riparto di giurisdizione delineato nell’art. 63 del d.lgs. n. 165/01 ha operato una devoluzione per materia, istituendo una giurisdizione esclusiva del giudice ordinario, con riferimento a tutte le controversie in materia di pubblico impiego, compresi il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali. Spettano all’A.G.A. solo le controversie relative ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico ed in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti della P.A.
Riparto di giurisdizione
27.02.2002