TAR Emilia Romagna, sez. Parma, 8 febbraio 2001, n. 46
La procedura di assunzione di cui all’art. 16 della l. n. 56/87 consiste nella assunzione diretta di coloro che sono iscritti nelle graduatorie compilate dalle sezioni circoscrizionali per l’impiego, la cui redazione viene effettuata sulla base della rigida disciplina e dei predeterminati criteri di cui al d. lgs. n. 449/97, in cui non vi è spazio per valutazioni discrezionali dell’amministrazione Provinciale. Manca inoltre la valutazione comparativa fra candidati, che non può individuarsi in quella che è una semplice verifica individuale dei requisiti di idoneità a svolgere le mansioni dei posti da ricoprire.
Per tali caratteristiche le controversie in materia di avviamento al lavoro mediante selezione effettuata sulla base delle graduatorie compilate dalle sezioni circoscrizionali per l’impiego di cui all’art. 16 legge n. 56/87, rientreranno nella giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro (ex art. 68, comma 1, d. lgs. n. 29/93) e non saranno assimilabili alle procedure concorsuali di assunzione dei dipendenti pubblici di cui all’art. 68, comma 4, del d. lgs. n. 29/93, per le quali permane la giurisdizione del giudice amministrativo.