Salvo il Comune di Cavallino-Treporti

06.02.2002

Corte Costituzionale, 6 febbraio 2002, ord. n. 21

Giudizio di legittimità costituzionale della Legge della Regione Veneto 29 marzo 1999, n. 11 (Istituzione del Comune di Cavallino-Treporti), promosso con ordinanza del Tribunale di Venezia.

Nel corso di un procedimento penale per reato in materia urbanistico-edilizia, il difensore dell’imputato ha chiesto al Tribunale di sollevare questione di legittimità costituzionale sulla Legge regionale istitutiva del Comune di Cavallino-Treporti (Provincia di Venezia), nel cui territorio si trovano le opere edilizie asseritamente abusive, affinché il Comune, che si era costituito parte civile, fosse escluso siccome soggetto giuridicamente inesistente. Il Tribunale ha valutato la questione non manifestamente infondata giacché la Legge che ha istituito il Comune di Cavallino-Treporti, per scorporo dal territorio del Comune di Venezia, è stata approvata a seguito di un referendum svoltosi solo fra la popolazione residente nel territorio scorporato e non fra tutta la popolazione del Comune di Venezia, e ciò in conformità al disposto dell’articolo 6, comma 1, della Legge regionale del Veneto 24 dicembre 1992, n. 25, disposizione dichiarata costituzionalmente illegittima per contrasto con gli articoli 3 e 133 della Costituzione (Corte costituzionale sent. 94 del 2000); pertanto, ricorrerebbero le stesse ragioni di illegittimità costituzionale che hanno già condotto la Corte a dichiarare con la stessa sentenza, come ‘logica conseguenza’ dell’illegittimità del citato articolo 6 L. reg. Veneto 25 del 1992, l’illegittimità costituzionale della Legge della Regione Veneto 37 del 1995 che aveva disposto una variazione territoriale in seguito a un procedimento nel cui ambito la consultazione delle popolazioni interessate era avvenuta in ossequio alla predetta norma.

La Corte costituzionale, invece, ha ritenuto che il Tribunale remittente, per decidere sull’ammissibilità della costituzione di parte civile del Comune di Cavallino-Treporti, deve solo giudicare se sia stata proposta azione civile da parte di un ente esponenziale della collettività territoriale danneggiato dal reato, senza che a questo fine esso sia chiamato a verificare la legittimità dei procedimenti attraverso cui si è giunti all’istituzione dell’ente medesimo, oggi pienamente operante nella realtà giuridica; pertanto il giudice medesimo non è chiamato, per definire il giudizio pendente, a fare applicazione della Legge regionale denunciata. Conseguentemente, la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione per irrilevanza.

a cura di Giuseppe Conte