TAR Lazio, 25 gennaio 2002, n. 678 e n. 683.
I Comuni non possono emanare provvedimenti che ordinino l’immediato, generico e generalizzato divieto di installazione di stazioni per telefonia cellulare, motivato sulla mancanza di espressa normativa in materia di localizzazione di stazioni radio-base, ovvero che dettino in materia di installazione di stazioni per telefonia cellulare norme regolamentari con valenza esclusivamente sanitaria.
Lo affermano le due ultime pronunce dei Tribunali Amministrativi di Veneto e Campania.