Presidente: Venturini – Estensore: Poli
www.bosettiegatti.com
Con la decisione in esame, il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello proposto dalla provincia di Brindisi avverso la sentenza T.A.R. Puglia, sezione II Lecce, n. 4356, 27 luglio 2001, di annullamento della deliberazione della Giunta provinciale n. 14 del 27 gennaio 2001, con cui l’Amministrazione in parola aveva affidato ad una società mista, costituita ai sensi dell’art. 116 T.U. enti locali, l’incarico di progettazione di alcune opere pubbliche di importo superiore a 200.000 ECU.
Il Consiglio di Stato, confermando l’orientamento della sezione II del T.A.R. Puglia, ha escluso che l’affidamento di progettazioni di opere pubbliche possa avvenire nei confronti di società miste costituite ex art. 116 t.u. citato, in quanto, nei casi di progettazione esterna di opere pubbliche, trovano necessaria applicazione l’art. 50 del d.P.R. 554 del 1999, nonché l’art. 17, comma 1, della legge n. 109 del 1994. Dalla lettura di tali articoli, infatti, si evince che l’Amministrazione, per l’affidamento delle progettazioni di importo superiore a 200.000 ECU, deve ricorrere alle procedure del pubblico incanto o della licitazione privata (art. 50 citato), coinvolgendo esclusivamente i soggetti di cui al comma 1 dell’art. 17 l. 109 (uffici tecnici delle stazioni appaltanti, società di ingegneria o di professionisti, dai liberi professionisti singoli o associati ex l. 23/11/39 n. 1815 etc.), gli unici legittimati ad espletare prestazioni di progettazione e nel cui novero non rientrano le società miste di cui all’art. 116 T.U. enti locali.
D’altronde, secondo il Consiglio di Stato, non si può prescindere da quanto prescritto dall’art. 18, comma 2 quater, della Merloni, secondo cui “è vietato l’affidamento di attività di progettazione ……. a mezzo di contratti a tempo determinato od altre procedure diverse da quelle previste dalla presente legge”.