Relazioni sindacali

08.01.2002

Per integrare gli estremi della condotta antisindacale non è sufficiente uno specifico intento lesivo del datore di lavoro, essendo necessaria l’obiettiva idoneità della condotta denunciata a ledere i beni tutelati dall’art. 28 Stat. Lav. .

È inammissibile la domanda ex art. 28 Stat. Lav. che non sia diretta all’emanazione di una pronuncia costitutiva, ma ad una declaratoria di mero accertamento della antisindacalità della condotta datoriale.

Nell’attuale sistema normativo non è rinvenibile alcuna norma che imponga all’azienda di trattare con tutti i sindacati, sussistendo solo divieti di discriminazione tra i singoli lavoratori ovvero divieti di ostacolo e limitazione delle attività proprie del sindacato.

L’area dei diritti sindacali non si esaurisce nello svolgimento dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro, ma ricomprende anche quelle posizioni soggettive (quali il diritto alla previa informazione e consultazione sindacale) riconosciute ai sindacati da norme legislative o contrattuali, ancorché solo di carattere procedimentale e non decisionale (nella fattispecie è stato ritenuto nullo un accordo sindacale vertente su materie oggetto di preventiva informativa sindacale raggiunto senza che fosse stata data la possibilità al sindacato ricorrente, che ne aveva diritto, di partecipare alle trattative per la sua stipulazione; è stata, altresì, dichiarata la nullità degli atti consequenziali, all’accordo invalido).

Tribunale di Locri 8 gennaio 2002

a cura di Andrea Pietropaoli