L’art. 16 del Regolamento Comunale di Parma approvato nel 2000 che prevede la possibilità di revoca dell’incarico dirigenziale in caso di ristrutturazioni organizzative e/o esigenze di servizio, non è in contrasto né con l’art. 19 del D. Lgs. n. 29/93 né con l’art. 109 del T.U.E.L., in quanto prevede una ipotesi di revoca già contemplata dalle suddette disposizioni.
Infatti, l’art. 19 del D. Lgs. n. 29/93, affermando che nel conferire ciascun incarico dirigenziale si debba tener conto “della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare” (art. 19, comma 1), permette “all’Ente di adattare anche gli incarichi dirigenziali ai nuovi programmi che intende realizzare attraverso la riorganizzazione della struttura”, mentre l’art. 109 del T.U.E.L, nel prevedere la possibilità di revoca degli incarichi dirigenziali “….negli altri casi previsti dai contratti collettivi di lavoro”, legittima l’art. 16 del regolamento comunale in quanto l’art. 13 del C.C.N.L. Dirigenza Comparto Regioni autonomie locali 1998 –2001 prevede la possibilità che la “…… revoca anticipata dell’incarico rispetto alla scadenza, possa avvenire solo per motivate ragioni organizzative e produttive….”.
Per la revoca d’incarico non deve essere data ai dipendenti comunicazione dell’avvio del procedimento ex art. 7 della L. n. 241/90.
http://www.giustizia-amministrativa.it/sentenze/PR_200101049.doc