Riparto di giurisdizione – competenza del Giudice Ordinario

17.12.2001

Con la privatizzazione del Pubblico Impiego,  il legislatore ha optato, come si evince dall’art. 63 del d.lgs.  30 marzo 2001, n. 165, per un riparto di giurisdizione per materia, prescindendo dalla situazione giuridica fatta valere in giudizio.
In questo quadro sono  attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie che hanno ad oggetto il conferimento e la revoca dell’incarico dirigenziale.

Nel caso in esame la revoca dell’incarico di responsabile dell’aria tecnica di un Comune si annovera tra “gli atti di gestione del rapporto di lavoro di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 165/01 per i quale sussiste la giurisdizione dell’A.G.O.”.

Nel quadro generale di riparto di giurisdizione del pubblico impiego, non vi è alcun impedimento a che  si instaurino contemporaneamente due giudizi, l’uno di fronte al giudice ordinario, avente ad oggetto le linee fondamentali degli uffici e gli atti di micro – organizzazione (in concreto ci si riferirà al diritto vantato nell’ambito del rapporto di lavoro), e l’altro di fronte al giudice amministrativo concernete gli atti di macro –organizzazione; giudizi “che avranno vita e corso autonomo, stante la l’espressa esclusione della pregiudizialità amministrativa”.

a cura di Daniela Bolognino


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