La Corte non muta orientamento sul recepimento delle direttive comunitarie da parte delle Provincie autonome

14.12.2001

Corte costituzionale 14 dicembre 2001, n. 406

Il Decreto legislativo 368 del 1999 ha la finalità di garantire le esigenze minime di formazione specifica in medicina generale per l’esercizio della relativa attività nell’ambito del servizio sanitario nazionale, in conformità alle direttive comunitarie. Le norme in questione sono cedevoli con carattere suppletivo rispetto a quelle che la Provincia autonoma di Trento potrà emanare nei limiti della propria competenza, e fermo il rispetto delle norme comunitarie e nazionali cogenti.

Giudizio di legittimità costituzionale promosso con ricorso della Provincia autonoma di Trento avverso gli articoli 24, comma 2, 25, commi 2, 3, 4 e 5, 25, commi 1, 2 e 3, del Decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE).

Col ricorso è stata denunciata la violazione dello Statuto speciale per il Trentino – Alto Adige e delle relative disposizioni di attuazione, in quanto le norme impugnate, e precisamente il Titolo IV del Decreto legislativo relativo alla “Formazione specifica in medicina generale”, cioè alla formazione post-laurea non di carattere universitario, invaderebbero l’ambito della competenza legislativa ed amministrativa provinciale, sia sotto il profilo dell’assistenza sanitaria, sia sotto il profilo della formazione, imponendo l’adozione di un modello di diploma uniforme ed individuando la competenza assessoriale al rilascio dello stesso.

La Corte costituzionale ha rilevato, invece, che la questione non è fondata, poiché le norme in questione sono cedevoli con carattere suppletivo rispetto a quelle che la Provincia autonoma di Trento potrà emanare nei limiti della propria competenza, e fermo il rispetto delle norme comunitarie e nazionali cogenti. Infatti, non vi sono motivi per discostarsi dall’indirizzo espresso nella sentenza n. 349 del 1991, secondo cui, nelle materie di competenza esclusiva delle Provincie autonome, spetta alle Provincie stesse il potere di dare attuazione immediata (ed anche indipendentemente dalla previa emanazione di legge statale) alle direttive comunitarie, ma in tali materie, ove il legislatore provinciale non abbia provveduto e finché non provveda, la legge statale di attuazione opera in via suppletiva e nell’integrità delle sue disposizioni.

Il Decreto legislativo 368 del 1999 ha la finalità di dare un’attuazione completa alle esigenze minime di assicurare la formazione specifica in medicina generale per l’esercizio della relativa attività nell’ambito del servizio sanitario nazionale. Tali esigenze corrispondono alla necessità di rendere operante (con un primo intervento di carattere generale, che non poteva consentire vuoti in talune Regioni) il sistema di formazione dei medici anzidetti, in conformità alla direttiva comunitaria.

Giurisprudenza richiamata:

* sul diritto della Provincia autonoma di Bolzano di disciplinare con propria legge la formazione pratica dei medici di medicina generale: Corte costituzionale, sentenza n. 316 del 1993
* sul principio secondo cui, nelle materie di competenza esclusiva delle Provincie autonome, spetta alle Provincie stesse il potere di dare attuazione immediata (ed anche indipendentemente dalla previa emanazione di legge statale) alle direttive comunitarie, ma, ove il legislatore provinciale non abbia provveduto e finché non provveda, la legge statale di attuazione opera in via suppletiva e nell’integrità delle sue disposizioni: sentenza n. 349 del 1991

a cura di Giuseppe Conte