Corte costituzionale 6 dicembre 2001, ord. n. 382.
Corte costituzionale 11 dicembre 2001, ord. n. 397.
Corte costituzionale 18 dicembre 2001, ord. n. 416.
Nelle tre ordinanze citate, la Corte costituzionale ha rilevato che successivamente alla pronuncia dell’ordinanza di rimessione era entrata in vigore la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione). Laddove era stata modificata una delle norme costituzionali invocate come parametro di giudizio (nelle ordinanze in questione gli artt. 117, 118 e 119), si è imposta, pertanto, la restituzione degli atti al giudice rimettente, affinché riesamini i termini della questione alla luce dell’intervenuto mutamento del quadro normativo.