Determinazione n. 25/2001: ancora dubbi e perplessità in materia di bandi di gara e di esecuzione dei lavori

30.11.2001

Ancora dubbi e perplessità in materia di bandi di gara e di esecuzione dei lavori. Nuovamente fallito l’intento dell’Autority di fornire con una nuova determinazione un inquadramento generale degli aspetti dell’ordinamento sui lavori pubblici in materia di bandi di gara e di esecuzione dei lavori.

In particolare, l’Autorità, nonostante le aspre critiche provenienti dalla dottrina ed il recente intervento del TAR Lazio a conferma di queste ultime, ribadisce le sue tesi sull’art.13, comma 7, della legge n. 109/1994 e, dunque, da un lato, torna ad affermare la necessità di considerare applicabile a tutte le categorie generali la normativa specifica fissata per le SIOS, dall’altro, ribadisce l’interpretazione dell’espressione “ciascuna” utilizzata dal legislatore nel senso che il divieto di subappalto si applica allorché le categorie scorporabili siano tutte, singolarmente considerate, di importo superiore al 15% dell’importo complessivo dell’intervento.

Nella stessa determinazione, il Consiglio di via di Ripetta si fa promotore di una inconsueta tesi sulla subappaltabilità nei limiti del 30% di una categoria scorporabile assunta da un’impresa mandante. Subappaltabilità del 30% di una categoria scorporabile che afferma legittima anche nell’ipotesi di cui all’art.13, comma 7, della legge 109/1994, e cioè allorché si è in presenza di un divieto assoluto di subappalto.

Per le lavorazioni subappaltabili di importo pari o inferiore a 150.000 Euro corrispondenti a lavorazioni scorporabili, ulteriori dubbi solleva la differenziazione fatta dalla determinazione in esame tra aggiudicatari di lavori – per i quali vige l’obbligo di qualificarsi attraverso la presentazione di un certificato rilasciato da una SOA autorizzata – e subappaltatori – per i quali è prevista, altresì, la possibilità di dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’art. 28 del D.P.R. n. 34/2000 -.

Conferme, invece, arrivano dall’Autorità in merito al principio, già espresso con altre determinazioni di recente pubblicazione, di ammissibilità del raggruppamento orizzontale, oltre che nella categoria prevalente, anche nell’ambito di una o più categorie scorporabili.

Con quest’ultima determinazione dell’Autority si ribadisce, peraltro, che in caso di appalti di importo inferiore ai 150.000 Euro i lavori di cui il concorrente attesta l’esecuzione possono essere caratterizzati da una “coerenza o analogia tecnica” con la natura dei lavori da affidare e, dunque, da ciò, immediatamente discende – sempre secondo l’Autorità – la ammissibilità alle gare suddette di soggetti in possesso di attestazione di qualificazione in una categoria coerente con la natura dei lavori da affidare.

Infine, merita di essere segnalata la posizione espressa dall’Autorità di vigilanza nella dibattuta questione della ripartizione del requisito, previsto per gli appalti di importo superiore ai 40 miliardi, del possesso di attestazione per una cifra d’affari in lavori realizzata nel quinquennio pari a tre volte l’importo posto a base d’asta in caso di partecipazione alla gara in Ati (soprattutto con riferimento alle Ati verticali): ebbene, al riguardo, l’Autority ha affermato che, sia che si tratti di Ati orizzontali che di Ati verticali, ciascuna impresa riunita deve dimostrare di aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, una cifra d’affari in lavori non inferiore a tre volte la percentuale dell’importo complessivo di sua spettanza.

a cura di Fulvia Giacco