Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori pubblici n. 21/2001 del 7 novembre 2001

30.11.2001

(http://www.autoritalavoripubblici.it/del/det_21_2001.html)

La Determinazione hiarisce i termini di validità delle certificazioni di qualità rilasciate dagli organismi accreditati dal SINCERT, stante la mancanza di alcun obbligo dei medesimi organismi circa l’indicazione esplicita della data di scadenza delle stesse.

La certificazione di qualità, che assume rilevante importanza sia ai fini della riduzione del 50% della cauzione e della garanzia fideiussoria di cui all’art. 30 della Merloni ter (L.109/94), che ai fini dei criteri di aggiudicazione in caso di appalto concorso, può riportare o meno la menzione espressa degli anni di validità. Nel caso non vi sia alcuna indicazione esplicita, secondo l’Autorità, la scadenza deve essere implicitamente stabilita decorsi tre anni dall’emissione, considerato che il certificato fa comunque riferimento alla dizione prevista dal regolamento SINCERT circa “il riesame completo del sistema di gestione per la qualità …. con periodicità triennale”.
La Determinazione, sebbene indirizzata alle stazioni appaltanti, fornisce utili indicazioni anche a quei soggetti di nuova costituzione, le SOA, che essendo preposti al rilascio degli attestati , devono tra le altre cose valutare la data di scadenza del certificato di qualità, qualora l’impresa da attestare sia una società di capitali dotata di qualità (cfr. Determinazione n. 56/2000 del 13/12/00, punto 11) e possa, pertanto, usufruire del “bonus” dell’incremento convenzionale premiante di cui all’art. 19 del d.P.R 34/2000. In queste ipotesi, la validità del certificato di qualità condizionerà la validità dell’attestato SOA, cosicché la data di scadenza dell’ultimo dovrà coincidere con la data di scadenza del primo certificato. Pertanto l’attestato SOA, pur avendo ex lege validità triennale, qualora rilasciato in presenza del certificato di qualità, perderà la sua validità “originaria” per assumere quella triennale (sulla scorta della Determinazione n. 21) del certificato di qualità. In caso di scadenza dell’attestato, causa la scadenza della “qualità”, le SOA, quindi, su richiesta delle imprese, saranno tenute al rilascio di una nuova attestazione la cui scadenza coinciderà con quella del nuovo certificato di qualità . In tale contesto caratterizzato, come visto, dal particolare legame fra i due tipi di certificazioni, va da sé l’importanza dell’intervento dell’Autorità grazie al quale diversi soggetti, SOA comprese, sciolto qualsivoglia dubbio circa la validità dei certificati di qualità, potranno operare secondo parametri più certi

a cura di Stefania Trogu