ElettrosmogTAR TOSCANA, SEZ. III – Sentenza 5 novembre 2001 n. 1550

05.11.2001

TAR EMILIA-ROMAGNA, sez. Parma – Sentenza 17 dicembre 2001 (la realizzazione di antenne radio è soggetta ad oneri di urbanizzazione; è irrilevante la mera vicinanza di una stazione radio base ad aree destinate a scuole e asili nel PRG, nel caso in cui non siano state violate le distanze ed i limiti di esposizione ex D.M. 381/1998).


La realizzazione di antenne radio risponde ad una esigenza sempre più accentuata di un’utenza sempre più numerosa. La recente legge 22 febbraio 2001 n.36 ha previsto una specifica competenza regionale per l’esercizio delle funzioni relative all’individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti di telefonia mobile e la possibilità per i Comuni di adottare un regolamento per le modalità di insediamento urbanistico e territoriale degli impianti. In attesa dell’emanazione di detto regolamento il parametro di riferimento è contenuto negli strumenti urbanistici locali vigenti.

Considerate le dimensioni dell’intervento in esame lo stesso necessita di previa concessione edilizia. In assenza di un regolamento comunale specifico la concessione dovrà esser rilasciata avendo riguardo alla disciplina urbanistica dell’area interessata ed in particolare alla destinazione della stessa per effetto degli strumenti urbanistici locali. In particolare, il Comune deve applicare gli oneri concessori non ricorrendo i presupposti dell’esenzione di cui all’articolo 9, lettera f) della legge n.10/1977, trattandosi di opera appartenente ad una Società privata, realizzata per finalità d’impresa ancorché utile per la collettività che non rientra nel quadro normativo vigente, tra le opere di urbanizzazione.


a cura di Emanuela Gallo