Non è di competenza dello Stato, e per esso del Ministro dell’Economia e delle finanze, approvare modifiche statutarie per istituti di credito di interesse regionale senza previa intesa con il Presidente della Regione Siciliana

24.10.2001

La Corte Costituzionale ribadisce la competenza delle Regioni nell’approvazione delle modifiche statutarie per istituti di credito di interesse regionale ed evidenzia come l’introduzione di una nuova normativa in materia di credito e risparmio possa avere l’effetto di eliminare competenze regionali attribuite in precedenza da norme statutarie o da relative norme di attuazione

Giudizio per conflitto di attribuzione sorto con riguardo alla nota del Direttore generale del ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 31 maggio 2000, prot. n. 306633, concernente “Legge 23 dicembre 1998, n. 461. Decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Atto di indirizzo 5 agosto 1999. Modifiche statutarie della Fondazione Banco di Sicilia”, promosso con ricorso della Regione Siciliana

La sentenza in oggetto riprende sostanzialmente le problematiche già affrontate dalla Corte con la sentenza n. 341 del 2001 (cui si rimanda in generale) e riguarda, in particolare, il conflitto di attribuzione sollevato nei confronti dello Stato dalla Regione Siciliana in riferimento alla spettanza del potere di adottare modifiche statutarie della Fondazione Banco di Sicilia senza una previa intesa con il Presidente della Regione medesima.

Nel caso di specie, il Ministero del Tesoro ha respinto la richiesta della Regione di operare mediante intesa in considerazione della circostanza che la Fondazione all’esame non rientra più nella categoria degli enti bancari poiché non detiene più alcuna partecipazione di controllo nella società conferitaria, dal che deriva la perdita dell’originaria caratterizzazione bancaria.

La Regione Siciliana ha, pertanto, dedotto la violazione di proprie norme statutarie, precisando come queste operino una precisa attribuzione di competenza regionale in materia di credito e risparmio e supportando il proprio orientamento ricordando come, anche dopo l’emanazione del d.lgs. n.153/99, gli enti di credito conservino comunque tale natura fino a che permane il mantenimento della partecipazione di controllo nella società bancaria conferitaria.

La Corte ha risolto il conflitto di attribuzione valutando gli effetti prodotti dal d.lgs. n.153/99 su preesistenti previsioni statutarie delle regioni ad autonomia speciale, e sulle relative norme di attuazione, in materia di credito e risparmio, ed ha escluso che la nuova normativa possa avere l’effetto di eliminare competenze regionali attribuite in precedenza. Infatti, come già affermato nella sentenza n.341/2001, la Corte ha ribadito che le norme statutarie e le relative norme di attuazione prevalgono sulle leggi ordinarie.

Pertanto, un’interpretazione conforme a Costituzione dell’art. 10, co.1, del d.lgs n. 153/99 porta necessariamente a fare salvo l’esercizio dei poteri regionali previsti dallo statuto speciale di autonomia e dalle norme che lo attuano.

Per altro verso, si deve considerare che, nella sussistenza del periodo transitorio delle operazioni di ristrutturazione bancaria, le fondazioni conferenti enti creditizi di interesse regionale mantengono comunque la qualificazione di ente creditizio e da ciò deriva la permanenza di un vincolo tra enti conferenti e società bancarie conferitarie qualora vi sia una partecipazione o si presentino altri presupposti previsti per l’esercizio della transitoria vigilanza sulle anzidette fondazioni.

Alla luce di queste considerazioni, la Corte ha ribadito le modifiche statutarie degli istituti di credito di interesse regionale devono avvenire applicando le regole proprie della natura dell’ente in base alle funzioni ed agli scopi previsti dallo statuto in vigore prima delle stesse modifiche statutarie, e, quindi, devono tener conto delle competenze della Regione siciliana attualmente previste per detti istituti.

Il ricorso per conflitto di attribuzioni proposto dalla Regione Siciliana è, quindi, fondato e dal suo accoglimento deriva l’annullamento della nota del Ministero del tesoro impugnata, ritenuta appunto lesiva dell’esercizio della partecipazione mediante “intesa” del Presidente della Regione Siciliana all’approvazione delle modifiche statutarie degli enti creditizi di interesse regionale.

Giurisprudenza richiamata:

* sul nesso esistente tra la conservazione della natura di enti creditizi e la partecipazione di controllo nella società bancaria conferitaria: Corte Costituzionale, sentenza n. 163 del 1995
* sulla prevalenza delle disposizioni di attuazione degli statuti speciali di autonomia rispetto alla legislazione ordinaria: Corte Costituzionale, sentenza n. 30 del 1959

* sulla sussistenza delle competenze attribuite dallo statuto e dalle relative norme di attuazione di una Regione a statuto speciale anche dopo l’entrata in vigore della nuova normativa in materia di enti conferenti di cui all’art. 11, co.1, del d.lgs. n.356/90: Corte Costituzionale, sentenza n. 341 del 2001

a cura di Francesca Di Lascio