Il divieto di smaltimento in discariche regionali di rifiuti di provenienza extraregionale stabilito dalla Regione Friuli Venezia Giulia in relazione ai rifiuti diversi da quelli urbani non pericolosi

19.10.2001

Corte Costituzionale 19 ottobre 2001, n. 335

La Corte Costituzionale ammette l’estensione del principio dell’autosufficienza locale nello smaltimento anche ai rifiuti diversi da quelli urbani non pericolosi ma ribadisce, al contempo, la necessità che ai rifiuti “speciali” non pericolosi sia applicato il criterio della specializzazione dell’impianto di smaltimento ponderato dal criterio della prossimità volto a ridurre il più possibile la movimentazione dei rifiuti medesimi.

Giudizio di legittimità costituzionale riguardante l’art. 16, comma 4, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 28 novembre 1988, n. 65 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 novembre 1987, n. 30 ed ulteriori norme in materia di smaltimento dei rifiuti solidi), come autenticamente interpretato dall’art. 29 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 14 giugno 1996, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, ed ulteriori norme in materia di smaltimento dei rifiuti solidi e di attività estrattive), promosso con ordinanza emessa dal Tar per il Friuli-Venezia Giulia.

Nel corso di un giudizio instaurato da due imprese contro un decreto assessorile che aveva fatto loro divieto di smaltire rifiuti di provenienza extraregionale, il Tar per il Friuli-Venezia Giulia ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 16, comma 4, della legge del Friuli-Venezia Giulia n. 65/88, come autenticamente interpretato dall’art. 29 della legge regionale n.22/96, sostenendo che il combinato delle due citate disposizioni violasse gli articoli 4, 5 e 6 dello statuto speciale della Regione, nonché gli articoli 3, 41 e 120 della Costituzione.

In proposito, la Corte ha rilevato che le censurate norme della Regione Friuli-Venezia Giulia, nel disporre il divieto di smaltimento nelle discariche regionali dei rifiuti di provenienza extraregionale, si riferiscono anche ai “rifiuti speciali non tossici e non nocivi” e, pertanto, vanno esaminate alla luce del d. lgs. n. 22 del 1997 che ha sostituito il d.P.R. n. 915 del 1982. Il citato provvedimento, infatti, disciplina la “gestione dei rifiuti” con disposizioni che si autoqualificano come principi fondamentali della legislazione statale, ai sensi dell’art. 117 della Costituzione, nonché “norme di riforma economico-sociale” nei confronti delle regioni a statuto speciale.

L’analisi di detti principi conduce a due soluzioni. Da un lato, infatti, il principio dell’autosufficienza di cui all’art. 5, comma 3, lettera a), del decreto n. 22 del 1997, permette di stabilire che il divieto di smaltimento dei rifiuti di produzione extraregionale è pienamente applicabile sia ai rifiuti urbani non pericolosi, sia ai rifiuti speciali assimilabili. D’altro canto, invece, si è statuito che il principio dell’autosufficienza locale ed il connesso divieto di smaltimento dei rifiuti di provenienza extraregionale non possono valere per i rifiuti catalogabili come “pericolosi” che necessitano di processi di smaltimento appropriati e specializzati.

La questione in esame, trattando di rifiuti “speciali” non pericolosi, impone una verifica circa la validità del criterio dell’autosufficienza nello smaltimento, anche alla luce del fatto che la disciplina dei conferimenti delle discariche si occupa di considerare sia il luogo di produzione, sia le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti. Il criterio del luogo d’origine, valutato insieme con l’assenza di elementi di pericolosità, è stato seguito in particolare nei confronti dei rifiuti urbani non pericolosi, rispetto ai quali “l’ambito territoriale ottimale per lo smaltimento” è solitamente coincidente con il territorio provinciale, in modo da garantire al suo interno l’autosufficienza dello smaltimento (art.23 d.lgs. n.22/97). Il criterio della pericolosità è stato, invece, ritenuto prevalente rispetto a quello del luogo di produzione in riferimento ai rifiuti che si definiscono appunto “pericolosi”, giacché per il loro smaltimento appare prioritaria l’esistenza di impianti appropriati e specializzati e di tecnologie idonee, il che contrasta con una rigida predeterminazione di ambiti territoriali ottimali e con la connessa previsione di autosufficienza locale nello smaltimento.

Ciò premesso, si deve considerare che i rifiuti “speciali”costituiscono una variegata tipologia e, perciò, la loro localizzazione non è facilmente predeterminabile, così come la relativa dimensione quantitativa e qualitativa del materiale da smaltire. Quindi, anche per i rifiuti “speciali”, al pari di quelli pericolosi, il legislatore statale non predetermina un ambito territoriale ottimale, che valga a garantire l’obiettivo specifico dell’autosufficienza nello smaltimento.

Il divieto di conferimento nelle discariche regionali di rifiuti speciali provenienti da altre regioni appare, pertanto, incongruo, potendo in realtà sia pregiudicare lo smaltimento di tali rifiuti “in uno degli impianti appropriati più vicini”, ai sensi di quanto disposto dall’art. 5, co.3, lett. b d.lgs. n. 22/97), sia introdurre in contrasto con l’art.120 della Costituzione un ostacolo alla libera circolazione di cose tra le regioni, senza che sussistano ragioni giustificatrici.

La Corte esclude, quindi, l’estensione ai rifiuti diversi da quelli urbani non pericolosi del principio dell’autosufficienza locale nello smaltimento, ma contemporaneamente ribadisce l’applicabilità ai rifiuti “speciali” non pericolosi del diverso criterio della specializzazione dell’impianto di smaltimento integrato dal criterio della prossimità, al fine di ridurre il più possibile la movimentazione dei rifiuti.

Giurisprudenza richiamata:

* sulla piena applicabilità del divieto di smaltimento dei rifiuti di produzione extraregionale ai rifiuti urbani non pericolosi nonché ai rifiuti speciali assimilabili, alla luce del principio di autosufficienza di cui all’art. 5, comma 3, lettera a), del decreto n. 22 del 1997: Corte Costituzionale, sentenza n. 196 del 1998
* sulla mancata applicabilità del principio dell’autosufficienza locale e del divieto di smaltimento dei rifiuti di provenienza extraregionale per i rifiuti “pericolosi” in quanto necessitanti processi di smaltimento appropriati e specializzati: Corte Costituzionale, sentenza n. 281 del 2000

a cura di Francesca Di Lascio