Le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano autonomamente il regime degli aiuti in favore delle aziende agricole e di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

05.10.2001

Corte Costituzionale 5 ottobre 2001, n. 334

La Corte Costituzionale ribadisce la titolarità della Provincia autonoma di Trento della potestà legislativa primaria in materia di agricoltura e della potestà legislativa concorrente in materia di utilizzo delle acque pubbliche, escluse le sole grandi derivazioni a scopo idroelettrico, e riconosce altresì la potestà amministrativa della stessa Provincia nelle materie e nei limiti in cui può emanare norme legislative.

Giudizio per conflitto di attribuzione in merito agli artt. 1, 2 e 3 del decreto del Ministro per le politiche agricole dell’11 settembre 1999, n. 401 (Regolamento recante norme di attuazione dell’art. 1, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, per la concessione di aiuti a favore della produzione ed utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili nel settore agricolo), promosso con ricorso della Provincia autonoma di Trento.

L’art. 1, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 173 del 1998 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell’art. 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449) istituisce un regime di aiuti a favore delle imprese agricole allo scopo di favorire il risparmio energetico e di incentivare l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia. La puntuale disciplina di detto regime è stata demandata ad un successivo regolamento, adottato con decreto del Ministro per le politiche agricole dell’11 settembre 1999, n. 401 (Regolamento recante norme di attuazione dell’art. 1, commi 3 e 4, del d.lgs. 30 aprile 1998, n. 173, per la concessione di aiuti a favore della produzione ed utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili nel settore agricolo).

Stante la “norma di salvaguardia” di cui all’art.16 del citato regolamento, ai sensi della quale le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere alle finalità del d.lgs. n. 173 del 1998 “nell’ambito delle proprie competenze secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti”, lo stesso regolamento non dovrebbe trovare applicazione nei confronti della provincia di Trento.

L’art.3 del decreto impugnato effettua, invece, un espresso riferimento alle province autonome e una stretta connessione esiste anche tra questo ed altri articoli dello stesso decreto, il che risulta lesivo delle competenze istituzionali in materia di agricoltura e di utilizzazione delle acque pubbliche attribuite alla Provincia autonoma di Trento dallo statuto di autonomia. Secondo lo stesso provvedimento, infatti, la provincia considerata, oltre ad essere titolare di potestà legislativa primaria in materia di agricoltura [art. 8, numero 21), del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige)] e di potestà legislativa concorrente in materia di utilizzo delle acque pubbliche, escluse le sole grandi derivazioni a scopo idroelettrico (art. 9, numero 9), del d.P.R. n. 670/1972), è titolare delle potestà amministrative nelle materie e nei limiti in cui può emanare norme legislative (art. 16 del d.P.R. n. 670/1972).

Pertanto, la Corte ha dichiarato che non spetta allo Stato disciplinare con regolamento ministeriale il regime degli aiuti in favore delle aziende agricole e di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli nei confronti della Provincia autonoma di Trento ed ha conseguentemente annullato in parte qua gli artt. 1, 2 e 3 del decreto del Ministro per le politiche agricole 11 settembre 1999, n. 401 (Regolamento recante norme di attuazione dell’art. 1, commi 3 e 4, del d.lgs. 30 aprile 1998, n. 173, per la concessione di aiuti a favore della produzione ed utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili nel settore agricolo).

La Corte ha, inoltre, precisato che gli effetti della sentenza e nei riguardi della Provincia autonoma di Bolzano, stante l’unicità e l’identità di contenuto della normativa statutaria attributiva delle competenze in materia di agricoltura e di utilizzo delle acque pubbliche.

a cura di Francesca Di Lascio