L’assolvimento di oneri fiscali non può precludere l’esercizio del diritto di agire in giudizio

24.09.2001

La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 7 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 perché in contrasto con il I comma dell’art. 24 Cost.: la dimostrazione degli adempimenti fiscali non può impedire la richiesta di tutela giurisdizionale garantita dalla norma costituzionale.

La recente normativa in materia di locazioni abitative, la legge n.431 del 9 Dicembre 1998, ha innovato all’art. 7 la disciplina dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad abitazioni.

Il predetto articolo prevede, quali condizioni per la messa in esecuzione del provvedimento di sfratto, la dimostrazione che il contratto di locazione sia registrato, che l’immobile sia denunciato ai fini dell’applicazione dell’ICI e che il reddito derivante dall’immobile sia dichiarato ai fini dell’applicazione dell’imposta sui redditi.

In riferimento a tale articolo è stata sollevata un’accezione di incostituzionalità.

Il Tribunale di Firenze, giudice a quo, ha ritenuto che la sollevata questione di legittimità non fosse manifestamente infondata, giacché l’art. 24 Cost. assicura a tutti il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi. Mentre l’art. 7 della legge n. 431 del 1998 pone una condizione che si configura come un limite ad agire esecutivamente, allo scopo di far emergere situazioni irregolari sotto il profilo fiscale.

Si pone, allora, la necessità di contemperare esigenze che sembrano difficilmente conciliabili tra loro.

I giudici costituzionali hanno in più occasioni circoscritto l’ambito entro cui il sacrificio della tutela giurisdizionale può ritenersi costituzionalmente ammissibile, affermando, in riferimento all’art. 24 Cost., che esso è suscettibile di violazione soltanto quando una norma ordinaria impedisca irragionevolmente l’azionabilità processuale di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo.

Se, dunque, gli oneri processuali hanno lo scopo di assicurare al processo uno svolgimento meglio conforme alla sua funzione, sono consentiti in quanto strumento di quella stessa tutela giurisdizionale che si tratta di garantire; se invece, si traducono in una preclusione o in un ostacolo all’esperimento della tutela giurisdizionale, comportano la violazione dell’art. 24 Cost.

Si tratta, dunque, di accertare caso per caso fino a che punto l’attribuzione al legislatore di determinati poteri di imposizione di oneri fiscali possa comprimere ragionevolmente il diritto di fare valere attivamente in giudizio i propri diritti o interessi legittimi.

Con la sentenza in esame la Corte Costituzionale ha definitivamente espunto dall’ordinamento l’art. 7 della legge n. 431 del 1998, perché in realtà si traduce in un mero strumento di controllo fiscale sul locatore, senza alcuna connessione con il processo e con gli interessi da tutelare.

L’esigenza pubblicistica di tutela degli interessi superiori, quale può essere considerata la riscossione dei tributi non può giustificare una normativa che conduca a limitare o addirittura soffocare il diritto inviolabile di esercizio dell’azione giurisdizionale, sancito nella Costituzione.

a cura di Raffaella Marzulli