Presidente: Scognamiglio – Estensore: Corella
Con tale sentenza il TAR Lazio ha rigettato il ricorso diretto all’annullamento del bando di gara con cui l’Amministrazione aveva indetto licitazione privata per l’affidamento in appalto di alcuni lavori di costruzione di uno stabilimento di produzione Carte Valori. Tale bando, che prevedeva come categoria prevalente la OG1, indicava come categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria la OS21 per la quale prescriveva, ai sensi dell’art. 13, comma 7 della l. 109/94, il divieto di subappalto. Conseguentemente il bando, in caso in cui l’impresa non fosse in possesso della qualifica nella categoria OS21, in ossequio alla citata disposizione normativa, stabiliva l’obbligo di ricorrere all’A.T.I. di tipo verticale con altra impresa qualificata. La ricorrente, a sostegno della fondatezza del ricorso, adduceva quanto sul punto in precedenza affermato dal Ministero dei LL.PP. (Circolare prot. N. 182/400/93 del 2000, lett. a) e dall’Autorità di Vigilanza sui LL.PP., che da ultimo, con determinazione n. 15 del 18/7/2001, aveva interpretato l’art. 13, co. 7 nel senso del divieto di subappalto nel caso in cui le categorie diverse dalla prevalente indicate nel bando di gara, sia esse generali che “superspecializzate” (di cui all’elenco dell’art. 72, co. 4, del d.P.R. 554/99), fossero “ciascuna”, ossia tutte, di valore superiore al 15% dell’importo complessivo dei lavori. Secondo la ricorrente, considerato che nel bando di gara venivano indicate più opere speciali, e che non tutte erano di importo superiore alla detta percentuale, il divieto di subappalto della categoria OS21 non avrebbe dovuto avere alcun fondamento, e sarebbe pertanto illegittimo.
Il TAR del Lazio, di contro, alla luce di una corretta interpretazione logico-giuridica della norma, disattendendo quanto postulato dell’Autorità Amministrativa, ha sancito che, in assenza dei requisiti di qualificazione richiesti, il divieto di subappalto ed il correlato obbligo dell’A.T.I. verticale sussistono tutte le volte in cui ogni categoria diversa dalla prevalente (generale o “superspecializzata”) superi l’importo del 15% del valore complessivo dei lavori, precisando che il divieto ed il relativo obbligo devono intendersi circoscritti alle sole categorie che superino tale limite.