Corte costituzionale 27 luglio 2001, n. 313
Giudizi per conflitti di attribuzione promossi con ricorsi della Provincia autonoma di Bolzano sorti a seguito: a) del comportamento anche omissivo del Ministro dei lavori pubblici e dell’Ente nazionale per le Strade (ANAS) in ordine ad atti, procedure ed intese per consentire alla Provincia di Bolzano di esercitare le proprie attribuzioni in materia di viabilità stradale e, in particolare, alle note del predetto Ente n. 1117 in data 20 maggio 1999 della Direzione generale di Roma e n. 2169 in data 20 maggio 1999 dell’Ufficio di Bolzano; b) della nota dello stesso Ente – Ufficio di Bologna n. 3478 in data 13 luglio 1999, della successiva nota relativa ai compiti di vigilanza assegnati alla sua “sezione staccata di Bolzano” e del provvedimento del medesimo Ente n. 6124 in data 23 marzo 1999 di istituzione della predetta sezione staccata, per l’esercizio di attività di vigilanza su diversi tratti autostradali fra cui anche quello della “Autostrada del Brennero S.p.A.”.
Le questioni vertono sull’applicazione del Decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 320 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e delega alle Province autonome di Trento e Bolzano di funzioni amministrative dello Stato in materia di viabilità).
La Corte ha chiarito che lo Stato può autonomamente organizzarsi per quanto riguarda le proprie funzioni relative alle autostrade, che sono espressamente escluse dalla delega di funzioni dall’articolo 1, comma 1, lettera b), D. lgs. 320 del 1997. Né vale rilevare che non esistono nella Regione autostrade in mano pubblica statale, poiché lo Stato ha conservato poteri, anche di vigilanza, sulle autostrade private, da chiunque gestite ancorché con società a partecipazione locale. Non essendoci interferenze nella sfera di competenza provinciale, non vi era neppure l’esigenza di una procedura di collaborazione con la Provincia autonoma nella scelta e nella localizzazione della sede dell’ANAS.
Il Decreto legislativo 320 del 1997 prevede invece espressamente la procedura di “intesa” o in “contraddittorio” nei casi più rilevanti di affidamento di nuove funzioni accompagnato da trasferimenti di beni e di rapporti in corso alle Regioni o Provincie ad autonomia speciale. Di conseguenza, non spetta allo Stato, e per esso all’Ente nazionale per le Strade, procedere al riparto ed alla consegna dei beni strumentali all’esercizio delle funzioni delegate, alla consegna della documentazione amministrativa concernente gli affari non ancora esauriti, all’accertamento degli appalti dei lavori pubblici, aggiudicati o affidati precedentemente al 1° luglio 1998, ed alla definizione, per ciascun appalto, dello stato di esecuzione dei lavori, delle obbligazioni in capo all’ANAS e delle modalità di rimborso dei relativi oneri, senza la partecipazione della Provincia autonoma di Bolzano al relativo procedimento.
In via più generale, la Corte ha ribadito che nei conflitti di attribuzione fra Regione (o Provincia) e Stato anche un comportamento omissivo, seguito da un atto esplicito sostanzialmente di rifiuto o da un provvedimento incompleto o da un atto sostanzialmente elusivo, deve ritenersi idoneo a produrre un’immediata lesione o menomazione di attribuzioni, suscettibile di tutela attraverso il ricorso per conflitto.
Giurisprudenza richiamata:
* sull’imputabilità allo Stato degli atti e dei comportamenti di un ente facente parte del sistema ordinamentale statale dotati di efficacia e rilevanza esterna e diretti ad esprimere in modo chiaro ed inequivocabile la pretesa di esercitare una data competenza: Corte costituzionale, sentenza n. 211 del 1994
* sull’idoneità a produrre un conflitto attuale di attribuzione fra Stato e Regione o Provincia di una controversia intorno alla spettanza della facoltà di partecipare all’esercizio di determinate funzioni attraverso una “intesa” o un intervento nell’accertamento “in contraddittorio”: Corte costituzionale, sentenza n. 444 del 1994
* sull’idoneità anche di un comportamento omissivo, seguito da un atto esplicito sostanzialmente di rifiuto o da un provvedimento incompleto o da un atto sostanzialmente elusivo, a produrre un’immediata lesione o menomazione di attribuzioni, suscettibile di tutela attraverso il ricorso per conflitto: Corte costituzionale, sentenza n. 111 del 1976