Applicabilità del Decreto RonchiTAR FRIULI VENEZIA GIULIA – Sentenza 27 luglio 2001 n. 488

27.07.2001

Applicabilità del Decreto Ronchi

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA – Sentenza 27 luglio 2001 n. 488

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA – Sentenza 27 luglio 2001 n. 488Pres. Sammarco, Est. Settesoldi – Esso Italiana s.r.l. (Avv.ti P. Zanchini e F. Rosati) c. Comune di Trieste (Avv. M. S. Giraldi) e Autorità Portuale di Trieste (n.c.).

Il D.L.vo 5 febbraio 1997 n. 22 (c.d. decreto Ronchi) ed il susseguente regolamento di attuazione approvato con D.M. 25 ottobre 1999 n. 471 si applicano a qualunque situazione di inquinamento in atto al momento dell’entrata in vigore del decreto legislativo, indipendentemente dal momento in cui possa essere avvenuto il fatto o i fatti generatori dell’attuale situazione patologica, atteso che l’inquinamento dà luogo ad una situazione di carattere permanente che perdura fino a che non ne vengano rimosse le cause ed i parametri ambientali alterati siano riportati entro i limiti normativamente ritenuti accettabili.

Coerentemente con l’impostazione dell’art. 17 del D.L.vo 5 febbraio 1997 n. 22 e del relativo regolamento di attuazione, il soggetto su cui grava l’obbligo di procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale è prima di tutto il responsabile della situazione di inquinamento; in seconda battuta la norma prevede che “qualora i responsabili non provvedano ovvero non siano individuabili” gli interventi necessari vengano comunque realizzati d’ufficio dal Comune o, in subordine, dalla Regione con privilegio immobiliare sulle aree bonificate per il recupero delle spese, esercitabile anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull’immobile. Il proprietario, qualora non coincida con il responsabile dell’inquinamento e questi non sia identificabile, finisce comunque per essere il soggetto definitivamente gravato, tanto è vero che l’ordinanza di cui all’art. 8 del D.M. 471/99 deve essere notificata anche a lui.

Il lungo lasso di tempo trascorso tra l’inquinamento prodotto ed il suo rilevamento, anche se non è di per sé in grado di esentare il proprietario dell’area dalla eventuale responsabilità dei fatti inquinanti e quindi dall’obbligo di provvedere ad effettuare l’indispensabile ripristino ambientale così come previsto dal decreto Ronchi, tuttavia impone – a pena di illegittimità del relativo provvedimento che impone la bonifica – che quest’ultimo sia preceduto da un’ampia ed approfondita istruttoria da svolgersi, ovviamente, in contraddittorio con tutti coloro che sono stati nel possesso dei luoghi in questione, non potendosi escludere a priori che lo stato di inquinamento attualmente riscontrabile sia addebitabile a più e diversi fattori e quindi anche a più di un soggetto, dovendosi peraltro considerare e valutare attentamente tutte le possibili cause dei parametri che hanno superato i livelli di accettabilità, identificandole e valutandone le possibili fonti in relazione a tutte le attività che sono state in loco esercitate.



Marco De Giorgi