Costituzionalmente legittimo l’art. 18 del D.Lgs. 387/98, nella parte in cui ha devoluto all’A.G.O. le controversie concernenti il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali

05.07.2001

Sentenza Corte Costituzionale, n. 275/2001
www.cortecostituzionale.it/pron/rp_m/pr_01/pr_01_m/dec_h_01/01-0275.htm

Giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Tribunale di Genova, con ordinanza del 22 settembre 2000, avverso l’art. 18 del D.Lgs. 387/98, per violazione degli artt. 76 e 77 Cost. e per eccesso di delega con riferimento all’art.11, comma 4, lettere g) L. 59/97 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa).

Secondo il Tribunale di Genova, l’intento del legislatore delegante, nell’art. 11, lettera g) l. 59/97, conferendo al G.O. tutte le controversie concernenti i rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, era quello di devolvergli la conoscenza solo in via incidentale di atti amministrativi presupposti, ai fini della disapplicazione, anche nel rispetto della L. n. 2248, all. E del 1865. Tali parametri sono stati però disattesi dal legislatore delegato quando all’art. 18 del D. Lgs. 387/98 ha devoluto al G. O. in funzione di giudice del lavoro le controversie concernenti il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali; infatti, attesa la natura di provvedimento amministrativo dell’atto di revoca, il suo intervento provoca una degradazione dei diritti soggettivi del rapporto di lavoro ad interessi legittimi, sicché il G. O. verrebbe a conoscere di questi ultimi in via principale, operando l’annullamento, di un atto che ha inciso direttamente sul rapporto di lavoro e che il lavoratore stesso ha interesse a vedere rimosso.

La Corte Costituzionale ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale avverso l’art. 18 del D. Lgs. 387/98 promossa dal Tribunale di Genova.

La Consulta considera perfettamente in linea con l’esigenza di unitarietà del sistema avuta di mira dal legislatore la norma in questione; infatti, si afferma che non comparendo più, ai fini dell’esclusione del regime di diritto privato del rapporto di lavoro, la figura “dei dirigenti generali ed equiparati”, anche la tutela dei dirigenti (senza distinzioni di livello) viene attratta dalla giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, il quale garantisce una tutela piena delle posizioni da lui considerate sulla base di quanto affermato all’art. 68 del D. Lgs. 29/93. (l’A.G.O. è infatti abilitato ad adottare nei confronti delle pubbliche amministrazioni, tutti i provvedimenti di accertamento, costitutivi e di condanna, richiesti dalla natura di diritti tutelati, con capacità anche di produrre effetti costitutivi ed estintivi del rapporto di lavoro).

Quanto ai limiti al giudicato del G.O. previsti dall’art. 5 della l. 2248, all. E, del 1865, non assurgono a principi di rango costituzionale, sicché “è rimessa ad una valutazione discrezionale del legislatore ordinario, in relazione ad una valutazione di esigenze di giustizia e ad un diverso assetto di rapporti sostanziali, di conferire al giudice ordinario o amministrativo il potere di conoscere ed eventualmente annullare un atto della P.A”. E’ comunque escluso che possa sorgere una pregiudizialità amministrativa.

Con riferimento al momento temporale individuato dalla disciplina transitoria di cui all’art.45, comma 17, d.lgs. 80/98, esso va inteso come momento in cui si è verificata la lesione della posizione giuridica tutelata, sicché qualora la lesione si perpetri per mezzo di un atto della P.A., prevvedimentale o negoziale che sia, è al momento dell’emanazione dell’atto stesso che deve farsi riferimento, ai fini dell’individuazione dell’organo titolare della giurisdizione.

a cura di Daniela Bolognino