Domain name: è applicabile la disciplina dei segni distintivi – Tribunale di Firenze, ord. 21 – 28 maggio 2001, n. 2794

28.05.2001

Il domain name non può essere considerato un mero indirizzo telematico, quale può essere invece considerato l’internet protocol e cioè la combinazione di numeri che identificano il sito e che è quella riconosciuta dai computers per i collegamenti. Il domain name, che viene in concreto utilizzato dagli utenti della rete internet per stabilire i contatti, digitato alla stregua di un numero telefonico, non viene assegnato d’ufficio o casualmente, ma viene liberamente scelto dall’utente. Non opera pertanto con riferimento al domain name di fantasia l’eccezione prevista dall’art. 1 bis, comma 1, lett. a) della legge sui marchi, riguardo l’applicabilità della tutela del marchio con riferimento all’uso nell’attività economica da parte di terzi del <loro nome ed indirizzo>, i cosiddetti segni necessari.

Qualora l’utente sia un’impresa commerciale che intende utilizzare il sito per pubblicizzare ed offrire propri beni e servizi ed eventualmente anche promuovere vere e proprie negoziazioni è evidente che sceglierà il domain name ritenuto più opportuno al fine di segnalare la sua presenza su internet e di facilitare il contatto con gli altri utenti interessati alla sua attività. In tal caso il domain name svolge al contempo oltre alla funzione specifica nell’ambito dei codici comunicativi utilizzati nell’ordinamento di internet, anche la funzione ulteriore di segno distintivo dell’impresa che opera nel mercato ed è pertanto soggetto alla relativa disciplina statale, che necessariamente interferisce al riguardo con la regola first come, first served propria dell’ordinamento internet e seguita per l’attribuzione del domain name dall’apposito organismo – Registration Authority.

Anche nell’ordinamento internet è pur sempre prevista la revoca dell’assegnazione di un domain name da parte della RA in caso di sentenza passata in giudicato e il principio del first come, first served risulta attenuato dalle stesse regole di naming in tema di riassegnazione di un domain name contestato.

Le regole proprie dell’ordinamento internet sono applicabili senza limitazioni finché le comunicazioni nella rete telematica non assumano rilevanza per settori della vita civile ed economica appositamente disciplinati dalla legge statale.

 

a cura di Vincenzo Antonelli