La Corte costituzionale restituisce gli atti per le questioni sul processo amministrativo sollevate prima della riforma del 2000

17.05.2001

Corte costituzionale 21 dicembre 2001, ord. n. 430

Giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 19 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali), dell’articolo 44 del Regio Decreto 26 giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato), e dell’articolo 26 del Regio Decreto 17 agosto 1907, n. 642 (Regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato), promosso dal Consiglio di Stato, sezione IV.

Il Consiglio di Stato ha impugnato le norme citate nelle parti in cui non permetterebbero al giudice amministrativo di disporre perizie, accertamenti tecnici e consulenze tecniche d’ufficio, sostenendo che esse si porrebbero in contrasto col principio di effettività della tutela giurisdizionale (art. 24, cc. 1 e 2, Cost.), poiché impedirebbero la piena cognizione dei fatti rilevanti nella controversia, recherebbero vulnus ai principi di eguaglianza e ragionevolezza (art. 3 Cost.), poiché darebbero luogo ad “aree di privilegio dell’attività amministrativa” sottratte al controllo del giudice, ed impedirebbero il sindacato giurisdizionale del vizio di eccesso di potere per travisamento dei fatti, per falsità dei presupposti, per difetto di istruttoria e per irrazionalità della scelta tecnica (in contrasto con l’art. 113, c. 2, Cost.).

Poiché, successivamente all’ordinanza di rimessione, è stata emanata la Legge 21 luglio 2000, n. 205 (Disposizioni in materia di giustizia amministrativa), che ha modificato l’articolo 44, primo comma, del Regio Decreto 1054 del 1924 attribuendo espressamente al giudice amministrativo il potere di disporre consulenza tecnica (art. 16 L. 205 del 2000), la Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti al Consiglio di Stato.

a cura di Nicola Lupo