Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 29 e 45, comma 17, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 e dell’art. 11, comma 4, lettera g), della legge 15 marzo 1997, n. 59

11.05.2001

Corte costituzionale 11 maggio 2001, n. 121

Giurisdizione e competenza – Pubblico impiego – Devoluzione della giurisdizione sulle controversie in materia all’A.G.O. – Ex artt. 29 e 45, comma 17, D.L.vo n. 80/1998 e 11, comma 4, lettera g), della L. 15 marzo 1997, n. 59/1997 – Questione di legittimità costituzionale – Per pretesa violazione della sfera di autonomia della Regione Trentino-Alto Adige e delle attribuzioni del T.R.G.A. – Manifesta infondatezza.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 29 e 45, comma 17, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 e dell’art. 11, comma 4, lettera g), della legge 15 marzo 1997, n. 59 – sollevata in riferimento agli artt. 24, 25, 76, 113, 116 e 125 della Costituzione, nonché agli artt. 90, 103 e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) – sotto il profilo che le suddette norme, nell’attribuire la giurisdizione in materia di controversie di lavoro dei dipendenti pubblici locali al giudice ordinario, non hanno tenuto conto della singolare caratteristica ordinamentale del Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige.

La determinazione effettuata, in via generale, dal legislatore ordinario sul riparto della giurisdizione, in materia di rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, non poteva essere che unitaria in tutto il territorio nazionale, ivi comprese le Regioni a statuto speciale, non essendo consentite sul piano costituzionale, in una materia, quale la disciplina della giurisdizione, spettante allo Stato (v. Corte cost., sentenza n. 154 del 1995), ripartizioni o soluzioni difformi tra Regione e Regione.

Di conseguenza deve ritenersi privo di fondamento ogni profilo che contesti la uniforme devoluzione al giudice ordinario della giurisdizione sui rapporti di lavoro dei dipendenti della pubblica amministrazione nella Regione Trentino-Alto Adige, profilo assolutamente indipendente dal particolare ordinamento del Tribunale regionale di giustizia amministrativa in tema di composizione e di stato giuridico dei giudici e del personale di segreteria. Infatti le disposizioni dell’art. 3 del d.P.R. 6 aprile 1984, n. 426 dettano solo soluzioni sul riparto della competenza tra TRGA di Trento e sezione autonoma di Bolzano, naturalmente nell’ambito delle materie attribuite alla giurisdizione amministrativa, senza alcuna disciplina specifica sulla materia del lavoro dei dipendenti di pubbliche amministrazioni nell’ambito della Regione autonoma.

a cura di Giuseppe Conte