A seguito della privatizzazione del pubblico impiego, la P.A., opera con i poteri del privato datore di lavoro, sicché, nell’esercizio di propri poteri ed attraverso i propri atti deliberativi, esercita il tipico ius variandi imprenditoriale nell’ambito dell’organizzazione del lavoro, con immediati effetti sulla posizione dei lavoratori; i suoi atti di gestione del personale, sono dunque svuotati di ogni contenuto autoritativo e non soggetti alla disciplina della l. 241/90 quale procedimento finalizzato all’adozione di provvedimenti amministrativi.
Organizzazione amministrativa. Pubblico impiego – poteri di organizzazione della P.A.
08.05.2001